Ordinanza N. 126 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
08/05/1974
Data deposito/pubblicazione
08/05/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/05/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof.
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi
per l’elezione della Camera dei deputati), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dal pretore di Viadana nel
procedimento penale a carico di Fornasari Libero, iscritta al n. 275
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Morbegno nel
procedimento penale a carico di Bonini Lauro ed altri, iscritta al n.
313 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;
3) ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal tribunale di Forlì nel
procedimento penale a carico di Garavini Luciano, iscritta al n. 330
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore
Paolo Rossi.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe indicate, dei pretori di
Viadana, di Morbegno e del tribunale di Forlì è stata sollevata
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 113,
quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli
artt. 1, capoverso, 3, primo comma,27, terzo comma, 70 e 102 della
Costituzione;
ritenuto che la norma impugnata è stata espressamente abrogata con
legge 27 dicembre 1973, n. 993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 23 gennaio 1974.
Considerato che secondo la comune giurisprudenza di questa Corte è
necessaria la restituzione degli atti ai rispettivi giudici per un
nuovo esame della rilevanza alla stregua dello Jus superveniens.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Viadana, al pretore
di Morbegno e al tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-
LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere