Ordinanza N. 127 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1967
Data deposito/pubblicazione
23/11/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi
con le seguenti ordinanze;
1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 dal pretore di Gela nel
procedimento penale a carico di Moscato Melchiorre, iscritta al n. 75
del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1967 dal pretore di Barcellona
Pozzo di Gotto nel procedimento penale a carico di Crinò Giovanni,
iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.
Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione
del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 il pretore di
Gela, nel procedimento penale a carico di Moscato Melchiorre, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 231,
prima parte, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, in
relazione all’art. 24 della costituzione, nelle parti in cui rendono
facoltativo per il pretore il procedere alla istruzione sommaria nei
giudizi per i reati di competenza del pretore medesimo;
che detta ordinanza, letta in udienza e ritualmente notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1967,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 29 aprile 1967;
che non vi è stata Costituzione di parti, né intervento davanti a
questa Corte;
Ritenuto che la stessa questione è stata sollevata altresì, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza del
pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, nel procedimento penale a carico
di Crinò Giovanni;
che anche questa ordinanza, ritualmente notificata e comunicata ai
sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, iscritta al n.
91 del Registro ordinanze 1967, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 24 giugno 1967;
che non vi è stata Costituzione di parti né intervento davanti a
questa Corte;
Considerato che con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, questa Corte
ha dichiarato non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 231 del
Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore
la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza
compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 398 dello
stesso Codice, nella parte in cui non prevede l’obbligo della
contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti
di istruzione sommaria, in riferimento all’art. 24, secondo comma,
della Costituzione;
che i principi enunciati nella richiamata sentenza, devono essere
riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione
in contrario;
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le
ordinanze dei pretori di Gela e di Barcellona Pozzo di Gotto,
riguardante la legittimità costituzionale degli artt. 231, primo
comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
ordina la restituzione degli atti alle competenti autorità
giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.