Ordinanza N. 127 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
09/06/1971
Data deposito/pubblicazione
09/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
codice penale e 586 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal pretore di Torino nel
procedimento di esecuzione penale a carico di Scisci Michele, iscritta
al n. 43 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1969, emessa nel procedimento
di esecuzione penale a carico di Scisci Michele, il pretore di Torino
ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale,
riguardanti la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva nel
caso di insolvibilità del condannato, in riferimento agli artt. 24,
comma terzo, e 27, comma terzo, della Costituzione;
che, in ordine al primo motivo d’incostituzionalità il pretore
afferma che l’istituto della conversione della pena pecuniaria non solo
non garantisce ai non abbienti i mezzi per difendersi, ma comporta a
danno degli stessi una discriminazione consistente nell’automatico
aggravamento della pena, dipendente da una circostanza (la condizione
economica del condannato) estranea al fatto reato;
che in relazione al secondo profilo d’illegittimità il giudice
sostiene che la conversione contrasta col principio della
rieducatività della pena dando luogo a disparità di trattamento tra
il condannato non abbiente e il condannato solvibile, facendo così
pagare al primo col carcere quello che il secondo paga in denaro;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
Considerato che dal testo dell’ordinanza risulta chiaro come i vizi
d’incostituzionalità – pur essendo letteralmente dedotti in
riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione – afferiscono, invece, propriamente al principio di
uguaglianza enunciato dall’art. 3 della Costituzione, avendo il pretore
basato la motivazione sulla ingiusta situazione di disuguaglianza nella
quale verrebbero a trovarsi i condannati, alcuni in grado di provvedere
al pagamento, altri, per il loro stato di indigenza, costretti a subire
la conversione della pena pecuniaria;
che sotto tale profilo e cioè in riferimento all’art. 3, come pure
in riferimento all’art. 27 della Costituzione, la Corte ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale
con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 e successiva ordinanza n. 59 del 7
giugno dello stesso anno;
che i motivi ora addotti non sono, quindi, diversi da quelli già
esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di
procedura penale, sollevata, con l’ordinanza del pretore di Torino
indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 27,
comma terzo, della Costituzione e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 e ordinanza n. 59 del 7 giugno
successivo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI-
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.