Ordinanza N. 128 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
09/06/1971
Data deposito/pubblicazione
09/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
comma secondo, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 maggio 1970 dal pretore di Vibo Valentia
nel procedimento civile vertente tra Barbuto Domenica ed altro e
D’Amato Vincenzo, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16
settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra Epis Enrico e la ditta Molteni
Ruggero, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 648, comma secondo,
del codice di procedura civile, che fa obbligo al giudice istruttore di
concedere, in pendenza di opposizione, l’esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per
l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni;
che nei relativi giudizi dinanzi a questa Corte nessuna delle parti
si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri;
che i giudizi promossi dalle suddette ordinanze possono essere
riuniti avendo ad oggetto la medesima questione.
Considerato che questa Corte, con sentenze n. 62 del 1 giugno 1966
e n. 17 del 12 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata, in
riferimento agli stessi articoli 3 e 24 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 648, comma secondo,
del codice di procedura civile;
che non sono stati addotti né sussistono motivi nuovi che possano
indurre ad una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 648, comma secondo, del codice di procedura
civile, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dai pretori
di Vibo Valentia e di Bergamo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenze n. 62 del 1
giugno 1966 e n. 17 del 12 febbraio 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.