Ordinanza N. 128 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
16/04/1999
Data deposito/pubblicazione
16/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 2 maggio 1998 dal giudice di pace di Cassino nel procedimento
civile vertente tra Buttaglieri Antonio e il comune di Piedimonte S.
Germano, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale, in
sede di conclusioni, era stata eccepita l’incompetenza per materia o
per valore del giudice adito, il giudice di pace di Cassino, con
ordinanza emessa il 2 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento
all’art. 25 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 38 del codice di procedura civile, in
quanto tale norma, ponendo un limite temporale alla rilevabilità
dell’incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un
giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui
l’incompetenza non sia tempestivamente rilevata;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con il principio della precostituzione del giudice, poiché
permette la sostituzione del giudice naturale con altro giudice
“virtuale, speciale e per una sola causa”, il quale verrebbe ad
acquisire il potere giurisdizionale non in forza di una previsione
normativa, ma per una mera omissione delle parti;
che in tal modo la individuazione del giudice sarebbe rimessa
alla disponibilità delle stesse parti, che potrebbero accordarsi per
scegliere un giudice incompetente.
Considerato che, come più volte questa Corte ha avuto modo di
affermare, al legislatore deve riconoscersi la più ampia
discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e
nell’articolazione del processo, fermo il limite della
ragionevolezza;
che il legislatore può quindi legittimamente introdurre
limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di competenza a
vantaggio dell’interesse all’ordine ed alla speditezza del processo;
che la ratio del novellato art. 38 del codice di procedura
civile, consistente nell’esigenza di una sollecita definizione delle
questioni preliminari di competenza, è stata perseguita dal
legislatore con l’unificazione del regime della rilevazione
dell’incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre
il quale è preclusa ogni questione relativa alla competenza, ed essa
risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la
riforma del processo civile;
che gli inconvenienti lamentati dal rimettente, i quali
consisterebbero nella possibilità che le parti scelgano un giudice
incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono
nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo
preliminare in ordine alla competenza;
che la questione è quindi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 38 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, dal giudice
di pace di Cassino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola