Ordinanza N. 129 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
16/04/1999
Data deposito/pubblicazione
16/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof.
Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale
MARINI;
sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati in data 17
giugno 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro,
proposto dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, con
ricorso depositato il 14 novembre 1998 ed iscritto al n. 102 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, promosso nei
confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e
punito dagli artt. 595, primo secondo e terzo comma, cod. pen., 30,
commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione
all’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto egli, nel
corso di una trasmissione televisiva, avrebbe offeso la reputazione
del dr. Antonio Di Pietro, il Tribunale di Bergamo, seconda sezione
penale, ha proposto, con ordinanza dell’8 ottobre 1998, depositata il
14 novembre successivo, ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 17
giugno 1998, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha
dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale
concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
parlamentari, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della
Costituzione;
che il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati non
avrebbe esercitato in modo corretto il potere di decidere sulla
sussistenza del presupposto del collegamento delle opinioni espresse
con la funzione parlamentare e chiede che la Corte dichiari che non
spetta alla Camera dei deputati la valutazione della condotta
dell’on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente,
annulli la relativa deliberazione, adottata dalla Camera dei deputati
il 17 giugno 1998.
Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi
dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia
ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti
soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche
in ordine all’ammissibilità;
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale di
Bergamo deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in
quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena
indipendenza garantita dalla Costituzione (ex plurimis, ordinanze n.
60 del 1999 e n. 471 del 1998; sent. n. 289 del 1998);
che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere
parte del presente conflitto, in quanto è competente a dichiarare in
modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità ai
suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le
altre, ordinanze n. 60 del 1999; nn. 469, 407, 261, 254 del 1998);
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente
menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati;
che, infine, dal ricorso si ricavano “le ragioni del conflitto” e
“le norme costituzionali che regolano la materia” come richiesto
dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di
Bergamo, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei
deputati, con l’ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, seconda sezione
penale, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola