Ordinanza N. 13 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
15/01/1976
Data deposito/pubblicazione
15/01/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/01/1976
ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE
ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
1975, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro
per il tesoro, avente per oggetto “Modalità per l’esecuzione delle
disposizioni dell’art. 38, comma quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”,
che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato, per la
Regione siciliana, dal Presidente della Giunta regionale, con ricorso
notificato il 15 settembre 1975, depositato il 18 successivo ed
iscritto al n. 30 del registro conflitti 1975.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi l’avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso di cui in
epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, chiedendo l’annullamento, previa sospensione della esecuzione,
del decreto 23 luglio 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 197 del successivo 25 luglio), emesso dal Ministro per le
finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono
state dettate, in materia di rimborso delle eccedenze dell’imposta sul
valore aggiunto, “modalità per l’esecuzione delle disposizioni
dell’art. 38, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”;
che in tale ricorso la Regione siciliana – nel confermare e
reiterare le censure d’incostituzionalità svolte in altro precedente
ricorso del 7 agosto 1975 (iscritto al n. 20 del registro ricorsi
1975), con cui essa Regione ha sollevato in via principale questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, contenente modifica della
disciplina del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, di cui
all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt.
20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana e con gli artt. 2
e 8 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria, emanate
con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 –
precisa che il decreto ministeriale 23 luglio 1975, del quale chiede
l’annullamento, può anche considerarsi non collegato da un nesso di
necessaria conseguenzialità all’impugnato decreto legislativo 2 luglio
1975, n. 288, poiché, in sede esecutiva, il Governo avrebbe dovuto
tener presente la speciale posizione costituzionale della Regione
siciliana e confermare, sia pure in via provvisoria, in attesa delle
norme di coordinamento, l’originaria disciplina in materia di rimborso
dell’imposta sul valore aggiunto, e sottolinea che l’applicazione del
suddetto decreto ministeriale cancellerebbe, quasi del tutto, la voce
di entrata del bilancio regionale relativa all’imposta sul valore
aggiunto, determinando ripercussioni molto gravi nei riguardi della
finanza regionale;
che in conseguenza la Regione siciliana chiede sia anzitutto
sospesa l’esecuzione di tale decreto ministeriale, facendo presente
che, ove essa venisse accordata, continuerrebbero ad essere applicate
nel suo territorio le intese intervenute e concretatesi nella nota del
Ministero delle finanze n. 109691 dell’11 novembre 1974; intese delle
quali il Ministero anzidetto aveva previsto la durata fino a quando la
materia non sarebbe stata disciplinata da apposite norme, e che
riconoscevano l’opportunità di far gravare sul bilancio dello Stato i
rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto richiesti in Sicilia;
che resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri, il patrocinio
della quale – nel richiamare espressamente le argomentazioni svolte per
contrastare l’impugnativa riguardante l’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 – osserva che i
problemi prospettati dalla ricorrente potranno trovare soluzione in
sede di elaborazione delle norme di coordinamento della disciplina
delle entrate tributarie della Regione siciliana, previste dall’art.
12, comma secondo, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega
legislativa al Governo per la riforma tributaria; che le doglianze
della Regione si limitano a prospettare inconvenienti, fondandosi su
ipotesi di “possibilità” che vengano accollati al bilancio regionale
rimborsi su quote di imposta non affluite a tale bilancio, senza però
denunciare alcuna concreta censura; infine, che non ricorrono i
presupposti per far luogo alla sospensione della esecuzione del decreto
ministeriale 23 luglio 1975, mancando qualunque ipotizzabile contrasto
con il pubblico interesse, derivante dall’esecuzione dell’atto
impugnato, mentre, invece, tale sospensione comporterebbe gravi
inconvenienti per gli operatori siciliani;
che, nelle more del presente giudizio, l’Assessore per le finanze
della Regione siciliana, con suo decreto 29 agosto 1975 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del successivo
27 settembre), ha disposto che, fino a quando la materia non sarà
puntualmente e definitivamente disciplinata in sede di norme di
coordinamento di cui allo art. 12, n. 4, della legge delega per la
riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, il decreto ministeriale 23
luglio 1975 non si applichi nell’ambito del territorio della Regione
siciliana, facendosi quindi obbligo agli uffici I.V.A. della Sicilia di
continuare a versare le somme riscosse a titolo d’imposta sul valore
aggiunto, in conto entrata della Regione (art. 1), e di continuare a
provvedere ai rimborsi d’imposta, utilizzando le somme che all’uopo
verranno accreditate sui normali stanziamenti di spesa del bilancio
dello Stato o di quello della Regione, a seconda dell’Ente al cui
erario sono affluite le quote d’imposta ammesse a rimborso, salvo
conferma da parte del Ministero delle finanze della determinazione, di
cui alla nota n. 109691 dell’11 novembre 1974, di provvedere, in linea
provvisoria, agli accreditamenti in parola a carico del bilancio
statale (art. 2).
Considerato che, in disparte ogni altra valutazione, non
sussistono, allo stato, per effetto della disposta disapplicazione
dell’impugnato provvedimento nell’ambito del territorio della Regione
siciliana, le gravi ragioni che, ai sensi dell’art. 40 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e dell’art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo
1956 per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, possano
giustificare la sospensione della sua esecuzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del decreto 23
luglio 1975, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro, proposta dalla Regione siciliana con il ricorso
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO
– ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere