Ordinanza N. 13 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
30/01/2002
Data deposito/pubblicazione
30/01/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/01/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni
integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme
in materia di enti di bonifica Delega di funzioni amministrative”),
promossi con undici ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal Tribunale
amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, rispettivamente
iscritte ai nn. 625, 626, 629, 630, 631, 639, 640, 641, 647, 648, 732
del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45 e n. 48, 1ª serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di costituzione della Società del Canale di
Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, del Consorzio irriguo
del Canale di Felino ed altro, della Società della Canaletta de’
Rossi ed altro, della Società degli utenti delle acque del Canale
Naviglio Taro, della Società del Canale Rauda, della Società del
Canale comune di Parma ed altro e della Regione Emilia-Romagna;
Udito nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Franco Bassi per la Società del Canale di
Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro, il Consorzio irriguo del
Canale di Felino ed altro e la Società della Canaletta de’ Rossi ed
altro, Francesco Soncini per la Società degli utenti delle acque del
Canale Naviglio Taro e la Società del Canale Rauda, Arrigo Allegri
per la Società del Canale comune di Parma ed altro, Giandomenico
Falcon per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto che con undici ordinanze, tutte di identico tenore,
emesse il 6 aprile 2000, nel corso di altrettanti giudizi promossi
per l’annullamento di delibere regionali di soppressione di consorzi
di irrigazione, il Tribunale amministrativo regionale
dell’Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 18,
42, 43 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna
23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale
2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica –
Delega di funzioni amministrative”);
che la norma denunciata – posta nel contesto di una legge che
sottopone l’intero territorio regionale a regime di bonifica e che
prevede l’istituzione, per ogni ambito, di un solo consorzio di
bonifica destinato a succedere in tutti i diritti e gli obblighi ai
preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio
– dispone la soppressione, per farle confluire nei nuovi consorzi, di
tutte le preesistenti forme di gestione, comprendendo in esse, ad
avviso del remittente, anche i consorzi irrigui di natura privata
riconducibili al genere delle associazioni non riconosciute;
che, secondo il tribunale amministrativo regionale, che
richiama, a sostegno della censura, la sentenza di questa Corte
n. 326 del 1998, la norma denunciata violerebbe, anzitutto,
l’art. 117 della Costituzione, in quanto la potestà legislativa
regionale nella materia della bonifica, di natura concorrente, deve
essere esercitata nei limiti derivanti dai principi fondamentali
della legislazione statale nella materia stessa, sicché la regione
poteva sì riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle
dei consorzi di bonifica, ma non sopprimere ogni organismo di
gestione ad essi non riconducibile ed in particolare associazioni o
soggetti di carattere privato;
che sarebbero violati anche gli artt. 2 e 18 della
Costituzione, in quanto nella materia del diritto privato, ed in
particolare in quella delle associazioni, non vi sarebbe spazio per
una potestà legislativa regionale di tipo concorrente, tanto più
che la disciplina recata dal codice civile, in particolare con
riferimento alle modalità di estinzione delle associazioni, avrebbe
natura di principio fondamentale;
che, inoltre, viene prospettato il contrasto con gli artt. 42
e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un
indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da
sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l’ambito
territoriale di riferimento;
che in tutti i giudizi si è costituita la regione
Emilia-Romagna per chiedere la dichiarazione di inammissibilità o di
infondatezza della questione;
che si sono altresì costituiti la Società del canale di
Torrechiara e S. Michele di Tiorre ed altro (nel giudizio promosso
con ordinanza iscritta al n. 626 del 2000 di reg. ord.), il Consorzio
irriguo del canale di Felino ed altro (nel giudizio promosso con
ordinanza iscritta al n. 629 del 2000 di reg. ord.), la Società
della Canaletta de’ Rossi ed altro (nel giudizio promosso con
ordinanza iscritta al n. 631 del 2000 di reg. ord.), la Società
degli utenti delle acque del Canale Naviglio Taro (nel giudizio
promosso con ordinanza iscritta al n. 640 del 2000 di reg. ord.), la
Società del Canale Rauda (nel giudizio promosso con ordinanza
iscritta al n. 641 del 2000 di reg. ord.), la Società del Canale
comune di Parma ed altro (nel giudizio promosso con ordinanza
iscritta al n. 732 del 2000 di reg. ord.), tutti concludendo nel
senso della illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto, devono
essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4
della legge della regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, è
prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione al
superamento del limite dei principi fondamentali che emergono dalla
legislazione statale nella materia della bonifica e che vincolano la
potestà regionale, invocandosi come parametro l’art. 117 della
Costituzione;
che, successivamente all’emanazione delle ordinanze di
rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito
l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione;
che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il
mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di
giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione
(cfr. ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale dell’Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola