Ordinanza N. 130 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
15/07/1977
Data deposito/pubblicazione
15/07/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/07/1977
OGGIONI – Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI.
Giudici,
1975, n. 15, recante “Autorizzazione a trasferire in proprietà al
Comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello
Stato, siti in detta città”, promosso con ricorso del Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano e con l’intervento del Comune di Bolzano,
notificato il 21 marzo 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo
ed iscritto al n. 7 del registro 1975.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Bolzano e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l’avv. Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con il ricorso sopraindicato la Provincia autonoma di
Bolzano ha impugnato, in via principale, la legge 3 febbraio 1975, n.
15, “Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano
alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato siti in detta
città”, deducendo violazione dell’art. 68 dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione, approvate
con d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in base alle quali i detti
immobili avrebbero dovuto essere trasferiti al suo patrimonio; che il
Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto il rigetto del
ricorso, assumendo che “con la legge impugnata è stata autorizzata la
cessione – allo scopo di transigere una annosa e complessa vertenza con
il comune di Bolzano e che trae origine da un atto di donazione posto
in essere nel lontano 1938 – in favore di detto comune, di alcuni
immobili che non erano e non sono adibiti a servizi attinenti alle
materie trasferite alla Provincia, e che erano restati anche esclusi
dal trasferimento alla Regione, in quanto, alla data (14 marzo 1948) di
entrata in vigore dello Statuto regionale, essi facevano parte del
patrimonio indisponibile dello Stato, perché in uso governativo”;
che ha proposto atto di intervento nel giudizio il comune di
Bolzano, assumendo la propria legittimazione nella qualità di
controinteressato, e chiedendo dichiararsi la legittimità
costituzionale della legge 3 febbraio 1975, n. 15;
che la Corte, con ordinanza letta in udienza, ha dichiarato
inammissibile la costituzione in giudizio e la domanda di intervento
del comune di Bolzano, perché nei giudizi di legittimità
costituzionale promossi in via principale non possono partecipare
soggetti che non siano titolari di potestà legislativa, e in detti
giudizi non è d’altra parte ammissibile la figura del
controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale
amministrativo.
Considerato che ai fini della decisione si rende necessario
accertare quale fosse la situazione di diritto e di fatto dei diversi
beni elencati alle lettere a), b), e), d) dell’art. unico della legge 3
febbraio 1975, n. 15, nel tempo in cui avrebbe dovuto esserne
effettuato il trasferimento.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del giudizio, ordina
che entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza la Provincia di Bolzano e il Presidente del Consiglio dei
ministri provvedano a depositare presso la cancelleria di questa Corte
atti e documenti idonei a provare la situazione di diritto e di fatto
dei diversi beni sopraelencati, nel tempo in cui avrebbe dovuto esserne
effettuato il trasferimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
NICOLA REALE – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere