Ordinanza N. 131 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
09/06/1971
Data deposito/pubblicazione
09/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con
ordinanza emessa il 20 marzo 1970 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Bedetti Furio, iscritta al n. 313 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.286 dell’11 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di
Milano ha sollevato, come rilevante e non manifestamente infondata, una
questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 1 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, contenente norme sulla “disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande”;
che la predetta disposizione è stata denunziata, in riferimento
all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui
essa, per l’attività di prelievo dei campioni e per la prima analisi
delle sostanze alimentari esclude l’applicazione degli artt. 390, 304
bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Considerato che la questione così formulata venne già ritenuta
non fondata da questa Corte con la sentenza n. 149 del 1969;
che ad avviso del giudice a quo l’interesse del soggetto a disporre
di adeguate garanzie difensive non sussiste solo a partire dal momento
in cui egli diventa indiziato di reato, ma sussiste, parimenti, in
relazione ad operazioni logicamente predisposte all’acquisizione degli
indizi;
che tale argomentazione non giustifica una decisione diversa da
quella adottata nella citata sentenza, giacché la Corte con
giurisprudenza oramai costante ha interpretato l’art. 24, secondo
comma, della Costituzione nel senso che il “procedimento” in
riferimento al quale deve essere assicurato il diritto di difesa
presuppone che sia sorto un indizio di reato e che tale indizio si sia
soggettivizzato nei confronti di una determinata persona;
che non ci sono motivi per una diversa e più estensiva
interpretazione della norma costituzionale di raffronto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale – già decisa con la sentenza n. 149 del 1969 –
dell’art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (“disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande”), sollevata dall’ordinanza indicata in epigrafe in riferimento
all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la
predetta disposizione esclude l’applicazione degli artt. 390, 304 bis,
ter e quater del codice di procedura penale nella fase del prelievo dei
campioni e della prima analisi delle sostanze alimentari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.