Ordinanza N. 131 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
16/04/1999
Data deposito/pubblicazione
16/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
sollevato, con ricorso depositato il 3 dicembre 1998 ed iscritto al
n. 104 del registro ammissibilità conflitti, dal deputato al
Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di
Caltanissetta, prima sezione penale.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il ricorrente, premesso d’essere membro del
Parlamento, espone d’essere stato querelato per il reato di
diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una
trasmissione televisiva in ordine a taluni effetti prodotti dall'”uso
distorto di mezzi di diffusione di notizie”;
che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo
carico per il suindicato reato vulnera le norme della Costituzione
che rispettivamente garantiscono la libertà di pensiero, l’esercizio
del diritto di difesa, pongono il principio secondo il quale nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge,
definiscono le funzioni dei membri del Parlamento e stabiliscono che
essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
nell’esercizio di dette funzioni (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della
Costituzione);
che, secondo l’istante, sussiste la “legittimazione del membro
del Parlamento a richiedere il giudizio della Corte su di un
conflitto ex art. 134 della Costituzione” e, quindi, egli chiede che
la Corte dichiari che, “con i comportamenti denunciati, i funzionari
dell’ordine di cui all’art. 104 della Costituzione, componenti il
Tribunale di Caltanissetta, sezione prima penale” “hanno avviato un
conflitto contro il Parlamento”.
Considerato che, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata
preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se
il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell’esistenza della
materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua
competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi
stabiliti dal medesimo art. 37;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’art.
68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di
appartenenza la potestà di dichiarare che l’opinione espressa da un
membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni
parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata,
l’autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di
valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione, ferma
restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il
riesame della valutazione operata dall’autorità giudiziaria mediante
gli ordinari mezzi di impugnazione (ex plurimis ord. n. 446 del 1998;
sentenze n. 265 del 1997; n. 1150 del 1998);
che, ancora secondo detto orientamento giurisprudenziale, la
Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire soltanto a
posteriori quando risulti una divergenza tra la valutazione della
Camera di appartenenza e quella dell’autorità giudiziaria;
che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni
tra la Camera e l’autorità giudiziaria, in quanto dagli atti
prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei
deputati che abbia dichiarato l’insindacabilità delle opinioni
espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il
procedimento penale in oggetto;
che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un
conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per difetto del requisito oggettivo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola