Ordinanza N. 132 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
11/07/1969
Data deposito/pubblicazione
11/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/07/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTT – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
22 luglio 1966, n. 607, concernente norme di enfiteusi e prestazioni
fondiarie perpetue, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1969
dal pretore di Manduria nel procedimento civile vertente tra la
Provincia di Monastica dei frati minori di San Giuseppe in Lecce e
Milizia Gregorio e Michele, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze t
969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9
aprile 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1969 il pretore di Manduria
ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi
e prestazioni fondiarie perpetue, in relazione all’art. 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione;
Considerato che la Corte, con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969,
ha già deciso identica questione, dichiarando l’illegittimità
costituzionale della norma impugnata, limitatamente alla parte in cui
comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della
legge conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941;
che inoltre, con ordinanza n. 102 del 22 maggio 1969, la Corte ha
dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, sollevata in
giudizio di merito concernente rapporti istituiti prima di tale data;
che il caso attuale rientra indubbiamente nelle ipotesi come sopra
già decise dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607,
concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie
perpetue, proposta in riferimento all’art. 42, secondo e terzo comma,
della Costituzione, con l’ordinanza del pretore di Manduria in data 20
febbraio 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.