Ordinanza N. 132 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
10/07/1981
Data deposito/pubblicazione
10/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1981
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso del 12 gennaio 1980, depositato nella Cancelleria della
Corte costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 17 del registro
ammissibilità conflitti, nei confronti del Pretore di Menaggio, il
quale, con ordinanza 30 ottobre 1979, ha intimato all’ANAS –
Compartimento di Milano, di eseguire nel termine di giorni 30 opere e
lavori di manutenzione della SS. 340 e di illuminazione delle gallerie
nel tratto Menaggio-Dongo (n. 17 r.a.c).
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ricorso depositato il 18 gennaio 1980 il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Pretore di Menaggio in conseguenza del provvedimento in
data 30 ottobre 1979, con il quale era stato ordinato “all’ANAS,
Compartimento di Milano, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, di eseguire nel termine di giorni trenta dalla ricezione
del (presente) decreto, tutte le opere e i lavori necessari per
l’adeguata manutenzione della SS. 340 e l’illuminazione delle gallerie
lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non soltanto l’incriminazione ai
sensi degli articoli 328 e 650 c.p., ma anche l’eventuale ordine di
chiusura al traffico di detta strada”;
che nel ricorso si assume che il Pretore “ha non solo esercitato un
potere attribuito al Ministro dei Lavori Pubblici quale presidente
dell’ANAS, ma ha anche invaso la sfera di attribuzioni che, più in
generale, è garantita al potere esecutivo da norme costituzionali”,
travalicando i limiti posti al potere giurisdizionale degli artt. 101 e
102, nonché dall’art. 113 della Costituzione, a garanzia della sfera
di attribuzioni del potere esecutivo.
Considerato che, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953,
la Corte è chiamata, in questa fase, a decidere in camera di consiglio
se il ricorso sia ammissibile; vale a dire se il conflitto sorga “tra
organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri
cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali”, rimanendo
impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà di
proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto,
istanze ed eccezioni;
che, sotto il profilo soggettivo, basta richiamare, per quanto
concerne la legittimazione passiva del Pretore di Menaggio, il
principio più volte affermato (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975,
n. 49 del 1977, n. 87 del 1978, n. 123 del 1979, n. 98 del 1981; e
sentenza n. 231 del 1975) per cui “i singoli organi giurisdizionali,
esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza
costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati ad
essere parti in conflitti di attribuzione”; mentre, quanto alla
legittimazione attiva, non v’è dubbio che questa sussista nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che agisce anche in
conformità a delibera del Consiglio stesso (cfr. ordinanze n. 123 del
1979 e n. 98 del 1981 citate);
che, dal punto di vista oggettivo, il conflitto sollevato attiene
sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata,
per ciascun potere, da norme costituzionali, assumendosi dal ricorrente
Presidente del Consiglio dei ministri che non spetta al potere
giudiziario, ma a quello esecutivo, l’emanazione di provvedimenti
amministrativi quale quello emesso dal Pretore di Menaggio, il quale,
inoltre, impartendo disposizioni contrarie a quelle dei competenti
organi dell’ANAS, avrebbe “inteso evidentemente annullare i correlativi
atti amministrativi”, con conseguente ” violazione di un limite posto
al potere giurisdizionale dall’art. 113 della Costituzione, in forza
del quale deve ritenersi che, al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, non spetta certo agli organi giurisdizionali il
potere di annullare gli atti amministrativi”.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del
1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Menaggio, con
l’atto in epigrafe indicato.
Dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Pretore di Menaggio, entro sessanta giorni dalla
comunicazione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere