Indicizzato
Corte Costituzionale Ordinanza 133, 1979
Dati identificativi
- Autorità giurisdizionale
- Corte Costituzionale
- Sezione autorità giurisdizionale
- Sezione unica
- Sede
- Sede unica
- Anno
- 1979
- Tipo di provvedimento
- Ordinanza
- Num. identificativo
- 133
- Lingua
- Italiano
- Data generale
- 1979-11-21
- Data deposito/pubblicazione
- 1979-11-21
- Data dell'udienza in cui è stato assunto
- 1979-11-16
- Numero RG
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- Materia
- Inserisci
- Parti
- Inserisci
- Fonte
- Corte Costituzionale - www.cortecostituzionale.it
Testo Ordinanza
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Dott. GIULIOGIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof.
ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEO POLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
- Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof.
ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 22
marzo 1975 dal pretore di Mezzolombardo, nel procedi mento civile
vertente tra Franzoi Anna e la Casa di riposo G. Baron Cristiani di
Mezzocorona, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 14
febbraio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 409,
n. 5, del codice di procedura civile, nella parte in cui riserva alla
cognizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie
aventi per oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti
pubblici non economici e "altri rapporti di lavoro pubblico", per
preteso contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione;
considerato che tale questione è identica ad altra dichiarata da
questa Corte non fondata con la sentenza n. 43 del 1977;
che non sono prospettati, in questa sede, profili nuovi né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5,del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 22
marzo 1975 dal pretore di Mezzolombardo, nel procedi mento civile
vertente tra Franzoi Anna e la Casa di riposo G. Baron Cristiani di
Mezzocorona, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 14
febbraio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 409,
n. 5, del codice di procedura civile, nella parte in cui riserva alla
cognizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie
aventi per oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti
pubblici non economici e "altri rapporti di lavoro pubblico", per
preteso contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione;
considerato che tale questione è identica ad altra dichiarata da
questa Corte non fondata con la sentenza n. 43 del 1977;
che non sono prospettati, in questa sede, profili nuovi né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione dal
pretore di Mezzolombardo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione dal
pretore di Mezzolombardo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere