Ordinanza N. 134 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
13/07/1970
Data deposito/pubblicazione
13/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal tribunale di Como nel
procedimento penale a carico di Cavalera Virgilio ed altri, iscritta
al n. 142 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;
2) ordinanze emesse il 10 dicembre 1968 e il 30 gennaio 1969 dal
tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico rispettivamente
di Faccin Donato e Riccardo e di Artioli Bruno, iscritte ai nn. 328 e
329 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969;
3) ordinanza emessa il 23 maggio 1969 dal tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Garbini Renzo, iscritta al n. 436 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;
4) ordinanza emessa il 19 settembre 1969 dal tribunale di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Muzzati Alberto, iscritta al n.
437 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzl’.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe sollevano la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 398, terzo comma,
del codice di procedura penale, in quanto consente che il pretore
emetta il decreto di citazione a giudizio senza interrogare l’imputato
o contestare il fatto, violando in tal modo il principio di
eguaglianza ed il diritto di difesa, specialmente nei casi in cui la
polizia giudiziaria abbia proceduto ad atti per i quali è
obbligatoria la nomina di un difensore secondo quanto deciso dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 1968 (e successivamente
stabilito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che
modifica l’art. 225 del codice di procedura penale);
che i vari giudizi possono essere riuniti trattandosi della
identica questione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che con la sentenza n. 46 del 1967 questa Corte ha
già dichiarata non fondata la stessa questione;
che tale statuizione deve esser mantenuta ferma nonostante le
argomentazioni svolte nelle ordinanze in relazione all’ipotesi nella
quale il decreto di citazione sia stato preceduto da atti di polizia
giudiziaria;
che, infatti, ove il pretore abbia svolto tali atti attraverso la
polizia giudiziaria (artt. 231, primo comma, e 398, primo comma) egli
è tenuto ad interrogare l’imputato in forza della dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 398 cod. proc.
pen. (sent. n. 33 del 1966), che investe tutti i casi nei quali il
pretore, direttamente o attraverso l’impiego della polizia
giudiziaria, compie atti istruttori (v. anche sent. n. 16 del 1970).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art.
398, terzo comma, del codice di procedura penale (poteri del pretore
nel procedimento con istruzione sommaria) sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.