Ordinanza N. 134 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
16/04/1999
Data deposito/pubblicazione
16/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio
ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.
Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
marzo 1997 dal pretore di Ferrara, iscritta al n. 323 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell’anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1997 il pretore di Ferrara
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia, in
precedente processo, già giudicato lo stesso fatto a carico di
alcuni imputati con contestuale trasmissione di copia degli atti al
pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale nei confronti
di altri soggetti, a giudicare questi ultimi per lo stesso reato nel
successivo giudizio;
che il remittente premette di avere già avuto cognizione del
medesimo fatto attualmente sottoposto al suo giudizio allorché ebbe
ad assolvere per la stessa imputazione, con sentenza divenuta
irrevocabile, soggetti diversi ed a disporre la trasmissione di copia
degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso, essendo
emerse dall’istruttoria dibattimentale probabili responsabilità dei
terzi, che, a seguito di promovimento dell’azione penale, si trova
ora a giudicare;
che, ad avviso del giudice a quo il caso in esame non potrebbe
ritenersi assorbito nell’ipotesi di “incompatibilità del
denunciante” espressamente prevista dall’art. 34, comma 3, del codice
di procedura penale, poiché la mera trasmissione degli atti al
pubblico ministero per una valutazione in ordine all’esercizio
dell’azione penale costituirebbe un minus rispetto alla denuncia e,
tuttavia, la “forza della prevenzione” agirebbe anche in questa
fattispecie, in quanto la trasmissione degli atti presupporrebbe una
valutazione delle risultanze istruttorie di altro procedimento avente
ad oggetto il medesimo fatto, con conseguente violazione degli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 330 del 1997, ha
già dichiarato non fondata analoga questione, chiarendo che
l’ipotesi in cui il giudice abbia trasmesso gli atti al pubblico
ministero affinché questi assuma le proprie determinazioni in ordine
al promovimento dell’azione penale per il medesimo fatto a carico di
un terzo rientra appieno tra quelle indicate nel terzo comma
dell’art. 34 cod. proc. pen;
che, in particolare, nell’anzidetta pronuncia, sulla scia della
sentenza n. 292 del 1992, questa Corte ha inquadrato il provvedimento
di trasmissione degli atti fra le denunce obbligatorie alle quali
sono generalmente tenuti i pubblici ufficiali che nell’esercizio o a
causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile
d’ufficio (sent. n. 352 del 1997);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 3, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Ferrara con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola