Ordinanza N. 135 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
15/05/1974
Data deposito/pubblicazione
15/05/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/05/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof.
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto di fondi
rustici), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1971 dal pretore
di Ispica nel procedimento civile vertente tra Padova Giovanni e Fiore
Raffaele, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1971,
n. 11, sotto il profilo che l’estensione dell’affitto a tutte le
colture del fondo per i contratti in corso alla data di entrata in
vigore della legge e per quelli prorogati violerebbe il principio
costituzionale per cui ogni cittadino e pertanto anche un concedente
l’affitto di un fondo rustico ha pari dignità e diritto al lavoro e
che ogni iniziativa economica privata non può svolgersi in guisa da
recare danno a tale dignità;
che, secondo l’assunto del medesimo giudice, la proprietà privata,
riconosciuta dalla Costituzione, verrebbe a subire sostanzialmente un
esproprio senza un congruo indennizzo ed in assenza di motivi di
interesse generale con conseguente mortificazione del risparmio
investito dal concedente in fondi rustici come beni di produzione.
Considerato che nella specie non si ravvisano i presupposti
richiesti dall’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, in quanto il giudice a quo non ha motivato in ordine alla rilevanza
nel giudizio, il quale risulta essere possessorio, di una pronunzia
relativa alla questione di costituzionalità della legge citata;
che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a
quo perché motivi in merito alla rilevanza della questione di
costituzionalità da esso sollevata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Ispica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere