Ordinanza N. 135 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
21/11/1979
Data deposito/pubblicazione
21/11/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/11/1979
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa
denuncia di stranieri o apolidi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Garavani Valentino, iscritta al n. 539
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 24 gennaio 1979;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1979 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Hallidaj John Rolando iscritta al n.
352 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979.
Udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di
Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2
del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per
omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2,
3, 10, 14 e 23 Cost.; mentre il pretore di Milano ha proposto la
medesima questione in riferimento al solo art. 3;
che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita
dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica
ordinanza.
Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento
agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla
sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata – in vista di
alcuni fra i predetti parametri costituzionali – dalle ordinanze n. 76
del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975;
che la Corte ha nuovamente deciso in tal senso, anche con riguardo
alla pretesa violazione dell’art. 23 Cost., mediante l’ordinanza n. 19
del presente anno;
che, sotto questi aspetti, le ordinanze di rimessione, del resto
anteriori all’ultima pronuncia della Corte, non prospettano profili
sostanzialmente nuovi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n.
50, sollevata dai pretori di Roma e di Milano, con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – ANTONINO DE STEFANO-
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere