Ordinanza N. 136 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
13/07/1970
Data deposito/pubblicazione
13/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 7 marzo 1969 dal pretore di Cantù nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Crippa Luigi ed altri,
di Zappa Emilio ed altro, di Elli Abbondio e di Rocca Bruno, iscritte
ai nn. 383, 384, 385 e 386 del registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;
2) ordinanza emessa il 13 giugno 1969 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Fenaroli Alfredo, iscritta al n. 429
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzl’.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il pretore di
Cantù ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di procedura penale, in
riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto consentono al
pretore di emettere il decreto penale di condanna senza aver prima
interrogato l’imputato. E, con l’ordinanza del pretore di Torino viene
impugnato l’art. 510 del codice di procedura penale in riferimento
all’art. 3 della Costituzione in quanto la facoltà di adottare il
procedimento per decreto sarebbe rimessa alla mera discrezionalità
del pretore, ed in quanto, inoltre, la circostanza che l’opponente a
decreto penale, che non si presenti al dibattimento e non giustifichi
un legittimo impedimento, non possa essere giudicato in contumacia,
creerebbe un ingiustificato trattamento differenziato rispetto a
coloro che vengono giudicati col procedimento ordinario;
che i vari giudizi vanno riuniti, trattandosi delle stesse
questioni;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che le ordinanze del pretore di Cantù ripropongono
una questione già dichiarata infondata con le sentenze di questa
Corte n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966, mentre con la sentenza n. 136
del 1967 e con l’ordinanza n. 135 del 1970, si è precisato che,
qualora compia atti istruttori anche attraverso la polizia
giudiziaria, il pretore deve procedere alla contestazione del fatto (e
perciò all’interrogatorio dell’imputato);
che anche le questioni proposte dal pretore di Torino in
riferimento all’art. 3 della Costituzione sono state sostanzialmente
risolte con le sentenze n. 46 del 1957, n. 33 del 1966 e n. 117 del
1970;
che le ordinanze di rimessione non prospettano nuovi profili, né
adducono motivi che possano indurre a modificare le precedenti
decisioni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 506, 507, 508, 509 e 510 del codice di
procedura penale (giudizio per decreto e poteri del pretore) sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze
indicate in epigrafe del pretore di Cantù e del pretore di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI