Ordinanza N. 136 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1977
Data deposito/pubblicazione
14/07/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/07/1977
OGGIONI – Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva), 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come
modificati e sostituiti dagli articoli 1 e 45 della legge 14 aprile
1975, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal pretore di Firenze,
iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell’anno 1976;
2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1976 dal pretore di Bari,
iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell’anno 1976;
3) ordinanza emessa il 19 novembre 1975 dal pretore di Bra,
iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell’anno 1976;
4) ordinanza emessa il 19 novembre 1975 dal pretore di Pontedera,
iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell’anno 1976;
5) ordinanza emessa il 26 gennaio 1976 dal pretore di Cuneo,
iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell’anno 1976;
6) ordinanza emessa il 19 gennaio 1976 dal pretore di Udine,
iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell’anno 1976;
7) ordinanza emessa il 27 novembre 1975 dal pretore di Napoli,
iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell’anno 1976;
8) ordinanza emessa il 20 ottobre 1975 dal tribunale di Firenze,
iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell’anno 1976;
9) ordinanza emessa il 26 marzo 1976 dal pretore di Enna, iscritta
al n. 383 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 164 dell’anno 1976;
10) ordinanza emessa il 15 marzo 1976 dal pretore di San Daniele
del Friuli, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell’anno 1976;
11) ordinanza emessa l’11 febbraio 1976 dal pretore di Ravenna,
iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell’anno 1976;
12) ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal giudice istruttore del
tribunale di Cagliari, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell’anno
1976;
13) ordinanza emessa il 24 aprile 1976 dal pretore di Bologna,
iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell’anno 1976;
14) ordinanza emessa il 28 aprile 1976 dal pretore di Fidenza,
iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell’anno 1976;
15) ordinanza emessa il 4 maggio 1976 dal pretore di Messina,
iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell’anno 1976;
16) ordinanza emessa il 3 maggio 1976 dal pretore di Gorizia,
iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell’anno 1976;
17) ordinanza emessa il 21 maggio 1976 dal pretore di Gorizia,
iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell’anno 1976;
18) ordinanza emessa l’8 giugno 1976 dal pretore di Torino,
iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell’anno 1976;
19) ordinanze emesse il 26 marzo e il 6 aprile 1976 dal pretore di
Saluzzo, iscritte ai nn. 620, 621 e 622 del registro ordinanze 1976 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 300 e 321
dell’anno 1976;
20) ordinanza emessa il 27 aprile 1976 dal pretore di Gela,
iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 dell’anno 1977.
Visto l’atto di costituzione di Casali Danilo e Graziani Antonio
(ord. n. 411/76), nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice
relatore Guglielmo Roechrssen.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e
sostituiti dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella
parte in cui riservano in esclusiva allo Stato l’installazione e
l’esercizio anche degli impianti locali radiotelevisivi via etere;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976, ha già
deciso identiche questioni dichiarando l’illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte
in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l’installazione e
l’esercizio d’impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere
di portata non eccedente l’ambito locale;
che, per effetto di tale decisione, gli artt. 1, 2 e 45 della legge
n. 103 del 1975 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973,
così come modificati e sostituiti dagli anzidetti artt. 1 e 45 della
legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano in esclusiva allo
Stato l’installazione e l’esercizio degli impianti locali
radiotelevisivi via etere, hanno cessato di avere efficacia, ai sensi
dell’art. 136 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, degli artt. 1,
2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e
sostituiti dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, già
dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del
1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale,
l’installazione e l’esercizio d’impianti di diffusione radiofonica e
televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
NICOLA REALE – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere