Ordinanza N. 136 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
21/11/1979
Data deposito/pubblicazione
21/11/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/11/1979
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
1979, n. 191, recante: “Disciplina del rapporto di lavoro del personale
degli enti locali”, che ha determinato il conflitto di attribuzione
sollevato, per la Regione Trentino-Alto Adige, dal Presidente della
Giunta regionale, con ricorso notificato il 18 luglio 1979, depositato
il 27 successivo ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1979.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Marco Vitucci per la Regione Trentino-Alto
Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso
indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando l’art.
1 dell’accordo nazionale approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191,
nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del
Trentino-Alto Adige “la disciplina del rapporto di lavoro del personale
degli enti locali”; che il ricorso lamenta l’invasione della competenza
spettante alla Regione in tema di “ordinamento dei comuni” nonché di
“ordinamento del personale dei comuni” stessi, in base agli artt. 5, n.
1, e 65 del relativo Statuto speciale: competenza già esercitata da
parte regionale, mediante la legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11;
che la Regione richiede, pertanto, il parziale annullamento dell’atto
impugnato, previa – ove occorra – la corrispondente dichiarazione
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 29 dicembre
1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio
1978, n. 43;
che la ricorrente richiede altresì la sospensione dell’esecuzione
del predetto decreto Presidenziale, adducendo l’esigenza di evitare
che, “in pendenza di ricorso”, vengano a determinarsi “situazioni
amministrative, finanziarie e contabili, contrastanti con il pubblico
interesse”;
che la difesa della Regione, udita nella camera di consiglio
dell’11 ottobre 1979, ha fatto inoltre notare che il personale dei
Comuni del Trentino-Alto Adige (specialmente in provincia di Bolzano)
potrebbe subire decurtazioni degli attuali trattamenti economici, dato
il divieto di corrispondere retribuzioni superiori a quelle previste
dai relativi accordi nazionali, stabilito dall’art. 6 del d.l. n. 946
del 1977, come modificato dalla legge di conversione n. 43 del 1978.
Considerato che la generica prospettazione di “situazioni
amministrative, finanziarie e contabili, contrastanti con il pubblico
interesse”, quale è contenuta nel ricorso indicato in epigrafe, non
concreta quelle “gravi ragioni” dalle quali l’art. 40 della legge n. 87
del 1953 fa dipendere la sospensione dell’esecuzione dell’atto che
abbia dato luogo ad un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione;
e che la sospensione stessa non si giustifica nemmeno in vista
delle eventuali decurtazioni dei trattamenti retributivi in atto presso
i Comuni del Trentino-Alto Adige, nella modesta misura ipotizzata dalla
difesa della Regione, dal momento che non sussiste – come questa Corte
ha precisato nell’ordinanza n. 35 del 1979 – “il necessario requisito
della obiettiva impossibilità della restituzione in pristino”.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sull’ammissibilità e sul merito del
ricorso indicato in epigrafe, respinge la istanza presentata dalla
Regione ricorrente per la sospensione dell’esecuzione dell’art. 1
dell’accordo nazionale approvato con il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191,
nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del
Trentino-Alto Adige “la disciplina del rapporto di lavoro del personale
degli enti locali”.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRTDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere