Ordinanza N. 137 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
12/07/1972
Data deposito/pubblicazione
12/07/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/07/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI –
Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
promossi con ordinanze emesse il 12 maggio, 16 e 23 giugno 1971 dal
tribunale di Napoli in quattro procedimenti per la dichiarazione di
fallimento della società “Nuovi e vecchi disegni”, di Pepe Carmine, di
Vattucci Luigi e Ponzetti Filomena e della società FOR BAR, iscritte
ai nn. 60, 61, 62 e 63 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1972 il giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che, con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal
tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3
e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di
legittimità costituzionale dell’art. 22, terzo comma, del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui
dispone che, se la Corte di appello accoglie il ricorso per la
dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del
tribunale, rimette a quest’ultimo gli atti, onde proceda alla
dichiarazione di fallimento;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa
Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di
cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate
con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere