Ordinanza N. 137 del 1973
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1973
Data deposito/pubblicazione
16/07/1973
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/06/1973
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott.
LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof.
ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO
AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI, Giudici,
1952, n. 3178 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 4
maggio 1965 (pervenuta alla Corte il 22 giugno 1971) dal tribunale di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Patrignani Enrico ed altri
e l’Ente per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 245 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visti gli atti di Costituzione di Patrignani Enrico ed altri e
dell’Ente per la colonizzazione del Delta Padano;
udito nell’udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l’avv. Antonio Sorrentino, per Patrignani ed altri, e il vice
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l’Ente Delta Padano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 maggio 1965 il tribunale di
Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3178, con
cui era stato disposto il trasferimento in proprietà all’Ente per la
colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Patrignani
Giuseppe fu Leonida, de cuius degli attori, per complessivi ettari
48.42.55, in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
che dall’ordinanza risulta che la questione era stata prospettata
dagli attori perché con il decreto impugnato si era provveduto alla
“espropriazione di terreni sterili, in contrasto con le leggi di delega
12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841”.
Considerato che anche le particelle classificate come incolti
sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a
fini agrari, possono essere espropriate, e che la valutazione a tal
proposito fatta dal legislatore delegato può essere sindacata da
questa Corte ove si riscontrino elementi di assoluta irrazionalità od
arbitrarietà;
che, quindi, è necessario conoscere, mediante opportune indagini
di carattere tecnico, se i terreni sterili espropriati al sig. Giuseppe
Patrignani fu Leonida, fossero suscettibili, anche per la loro
ubicazione nel complesso dei beni espropriati, di trasformazione
fondiaria o, comunque, di utilizzazione agraria;
considerato che nell’ordinanza si è omesso di accertare essenziali
elementi di fatto ai fini della risoluzione della suddetta questione di
legittimità costituzionale;
che per l’acquisizione di tali elementi è necessario rimettere gli
atti al tribunale di Bologna.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere