Ordinanza N. 138 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
15/07/1969
Data deposito/pubblicazione
15/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/07/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi
d’assise, modificata dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324,5 maggio
1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, promosso con ordinanza
emessa il 26 febbraio 1968 dalla Corte d’assise di appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Marchesetti Vincenzo, iscritta al
n. 45 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 120 dell’11 maggio 1968.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del
Giudice Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di
assise di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale delle predette disposizioni, che limitano la
partecipazione delle donne a non più della metà del numero totale dei
giudici popolari, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza del 29 settembre 1958, n. 56; che
l’ordinanza della Corte di assise di appello di Milano, muovendo dalle
argomentazioni svolte nella motivazione di detta sentenza, prospetta
peraltro un argomento nuovo con riferimento alla sopravvenuta legge 9
febbraio 1963, n. 66, la quale, ammettendo le donne a tutte le cariche,
professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza
limitazioni di mansioni e di svolgimento delle carriere, e con ciò
stesso non escludendo che le donne possano anche avere la prevalenza
numerica nella formazione dei collegi giudicanti, determinerebbe “un
palese contrasto” tra quel che può legittimamente verificarsi in
quest’ultima ipotesi e quel che invece le disposizioni denunciate,
derogando ingiustificatamente al principio di eguaglianza, impediscono
per quanto riguarda i giudici popolari;
che, stando ai termini di siffatta impostazione, si rende
pregiudizialmente necessario accertare se la menzionata legge n. 66
del 1963 non abbia abrogato le disposizioni denunciate nell’ordinanza e
che tale accertamento, tanto più trattandosi di successione
cronologica di due leggi ordinarie, attiene al giudizio di rilevanza,
di competenza del giudice a quo;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di assise di
appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.