Ordinanza N. 138 del 1973
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1973
Data deposito/pubblicazione
16/07/1973
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/06/1973
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott.
LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof.
ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO
AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI, Giudici,
comma, n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12
ottobre 1971 dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico
di Bastiani Manlio, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9
febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di
Tolmezzo ha proposto, in riferimento all’art. 24 della Costituzione,
una questione di legittimità costituzionale dell’art. 495, secondo
capoverso, n. 2, del codice penale “nella parte in cui considera reato
la falsa dichiarazione sui propri precedenti penali di chi sia imputato
in un procedimento penale”.
Considerato che la disposizione impugnata considera reato, per la
parte che qui viene in esame, la falsa dichiarazione dell’imputato “sul
proprio stato e sulle proprie qualità personali”;
che l’invito rivolto dal giudice all’imputato su se egli sia stato
“sottoposto ad altri procedimenti penali” e se abbia “riportato
condanne nello Stato o all’estero” è previsto nell’art. 25 del r.d. 28
maggio 1931, n. 602, contenente “disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale”;
che si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo
perché questi riesamini sotto il profilo della rilevanza e della
puntuale determinazione dell’oggetto della questione di legittimità
costituzionale se nella fattispecie sottoposta al suo esame debba
trovare applicazione il disposto dell’art. 495 del codice penale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere