Ordinanza N. 138 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
26/05/1976
Data deposito/pubblicazione
26/05/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/05/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
17, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e
coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme
sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata), promossi:
1) con ordinanza emessa dal tribunale di Firenze il 4 giugno 1973,
iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Republica n. 48 del 20 febbraio 1974;
2) con ordinanze emesse dalla Corte d’appello di Torino il 23 e 30
novembre 1973, il 14 dicembre 1973, il 3 maggio 1974 e l’11 e il 25
ottobre 1974, e dalla Corte d’appello di Bologna il 7 giugno 1974,
iscritte ai nn. 58, 100, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 213, 276,
381, 524, 545 e 546 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 82, 119, 139, 146, 159, 231 e
289 dell’anno 1974 e nn. 28 e 48 dell’anno 1975;
3) con ordinanze emesse dalla Corte d’appello di Torino il 5 luglio
1974 e il 21 marzo 1975, dalla Corte d’appello di Trieste il 29
novembre 1974 e il 6 dicembre 1974, dalla Corte d’appello di Bologna il
6 dicembre 1974, il 21 febbraio 1975 e l’11 e il 18 aprile 1975, dalla
Corte d’appello di Caltanissetta il 12, 19 e 20 febbraio 1975 e dalla
Corte d’appello di Bari l’11 dicembre 1974, iscritte ai nn. 4, 84, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 216, 217, 218, 219, 233, 257, 259, 339, 340,
344 e 345 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 55, 88, 166, 174, 188, 195, 202, 249 e
268 dell’anno 1975.
Visti gli atti di costituzione di Nilo Nucci, dell’Istituto agrario
Bonafous, della Società immobiliare ligure-piemontese s.p.a. in
liquidazione, dell’Amministrazione dei lavori pubblici, comitato per la
Gescal, dell’istituto autonomo per le case popolari della provincia di
Torino, di Mario, Luigina ed Elisabetta Beccaris, del comune di Settimo
Torinese, di Giovanni Cumino, di Maria Anna Lanza ved. Vercelli, di
Giuseppe Negri e Maria Battist, di Pietro Gola e Piera Dolza ved. Gola,
della Compagnia Immobiliare Piemontese (C.I.P.) di Torino, del comune
di Torino, del comune di Bologna, della società Cave-Reno s.p.a.,
della società Montedison, di Francesco Giuseppe Cometto, della s.p.a.
Panfilli ing. Enrico Giorgio e figlio di Trieste, della cooperativa
edificatrice Augusto Murri, soc. coop. a r.l. di Bologna, di Renato
Lorenzo Mancini, della s.p.a. Fiord di Bologna, della s.p.a. Veneta
Carburanti e Lubrificanti Vecal di Roma, di Giuseppe Komianc e Afra
Bajt in Komianc, di Domenico, Maria, Luisa e Giovanni Gargano quali
eredi di Rosa Loizzi, di Franco Garulli, della società edificatrice la
Fornace, soc. coop. a r.l. di Bologna e di Domenico Conti;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l’avv. Aldo Sandulli, per Nilo Nucci e per l’Istituto agrario
Bonafous; l’avv. Carlo Antonio Pedroni, per Giuseppe Komianc e Afra
Bajt in Komianc e per la s.p.a. Veneta Carburanti e Lubrificanti Vecal;
l’avv. Enzio Volli, per la s.p.a. Panfilli ing. Enrico Giorgio e
figlio di Trieste; l’avv. Gian Marco Dallari, per la s.p.a. Cave-Reno,
per Renato Lorenzo Mancini, per la società Fiord e per Franco Garulli;
l’avv. Francesco Paolo Videtta, per Mario, Luigina ed Elisabetta
Beccaris, per Giovanni Cumino, per Maria Anna Lanza ved Vercelli, per
Giuseppe Negri e Maria Battist, per Pietro Gola e Piera Dolza ved. Gola
e per la C.I.P. Compagnia Immobiliare Piemontese di Torino; l’avv.
Enrico Allorio per la SILP Società immobiliare ligure-piemontese,
s.p.a. in liquidazione; l’avv. Mauro Gargano, per Domenico, Maria,
Luisa e Giovanni Gargano quali eredi di Rosa Loizzi; l’avv. Rinaldo
Ricci, per la cooperativa edificatrice Augusto Murri, soc. coop. a
r.l. di Bologna e per la soc. coop. a r.l. edificatrice la Fornace di
Bologna; l’avv. Emilio Romagnoli, per il comune di Settimo Torinese;
l’avv. Giorgio Stella Richter, per il comune di Bologna; ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri e per la Gescal.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale di norme della legge
22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità;
modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata), e precisamente:
a) dell’art. 16 in riferimento agli artt. 3 e 42, commi secondo e
terzo, della Costituzione;
b) dell’art. 16, comma terzo, in riferimento agli artt. 3, comma
primo, e 42, comma terzo, della Costituzione;
c) degli artt. 16 e seguenti in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e
97 della Costituzione;
d) degli artt. 16 e 17 in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione;
e) degli artt. 16 e 20, comma terzo, in riferimento agli artt. 3 e
42, comma terzo, della Costituzione;
f) dell’art. 19 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione;
g) dell’art. 20, comma terzo, in relazione all’art. 16, in
riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione.
Considerato che, essendo le questioni identiche o analoghe o
strettamente connesse, i procedimenti possono essere riuniti;
che per la completa ed approfondita conoscenza delle esigenze e
degli interessi per la cui tutela risultano emanate le norme denunciate
e per la corretta interpretazione e valutazione di dette norme, si
rende necessario acquisire al processo le informazioni, gli atti e i
documenti specificati nella parte dispositiva;
che ogni decisione sulle questioni pregiudiziali e su quelle di
merito va sospesa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni pronuncia sul rito e sul merito dei giudizi di cui in
epigrafe, ordina al Ministero delle finanze e al Ministero dei lavori
pubblici di provvedere, nell’ambito delle rispettive competenze, entro
sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento,
all’esibizione in giudizio:
a) delle circolari-istruzioni emanate per l’applicazione della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare di quelle dell’8 e del
20 novembre 1971, nn. prot. 1/7972 e 1/8271;
b) delle determinazioni degli uffici tecnici erariali dei valori
agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti
agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, effettuate
in base all’art. 16, commi primo e secondo, della citata legge n. 865
del 1971, per gli anni dal 1972 al 1976;
c) delle circolari-istruzioni emanate per l’applicazione delle
norme vigenti in materia di imposte del registro e sulle successioni e
donazioni e di imposta comunale sull’incremento di valore degli
immobili;
e richiede agli stessi Ministeri di voler fornire, nel termine
sopra indicato, i dati in loro possesso:
a) circa i valori agricoli medi delle colture più redditizie, da
tener presenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma
quarto, della citata legge, ed accertati per i detti anni per tutti i
capoluoghi di provincia;
b) circa le stime effettuate dagli uffici tecnici erariali per le
colture fondamentali ai sensi dell’art. 15 della citata legge;
c) circa la consistenza delle aree espropriate in base alla
ripetuta legge, distinte per regioni agrarie e ripartite a seconda
dell’ubicazione (esterna o meno ai centri abitati), circa l’ammontare
delle relative indennità di espropriazione accettate o liquidate e
circa il valore venale delle stesse aree nel libero mercato;
d) circa i valori agricoli medi delle colture fondamentali
accertati negli anni dal 1972 al 1976 nelle regioni agrarie in cui
rientrano i capoluoghi di provincia ed ai fini dell’applicazione delle
norme relative alle sopra indicate imposte;
e) circa i valori medi delle aree situate nelle cinture verdi e di
quelle interne ai centri edificati, accertati per i capoluoghi di
provincia negli anni dal 1972 al 1976 e sempre ai fini di cui alla
precedente lettera d);
f) circa il numero dei vani di edilizia economica popolare e di
quelli di edilizia abitativa privata, costruite negli anni dal 1951 al
1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere