Ordinanza N. 139 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
15/07/1969
Data deposito/pubblicazione
15/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/07/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
legge 29 aprile 1967, n. 230, e dell’art. 4, primo comma, della legge 4
febbraio 1967, n. 25, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1968
dalla Corte dei conti a sezioni riunite nel giudizio di parificazione
del rendiconto generale dello Stato per l’anno 1967, iscritta al n. 180
del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del
Giudice Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei
conti a sezioni riunite ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4,
primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento
rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell’art. 81 della
Costituzione;
Considerato che, con sentenza n. 142 del 18 dicembre 1968, questa
Corte ha ritenuto che i requisiti necessari affinché questioni di
legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio non
ricorrono quando la Corte dei conti procede alla parificazione del
rendiconto, in quanto essa, in detta sede, non applica né le leggi
sostanziali di spesa riflettentisi nei capitoli del bilancio di
previsione, né la legge di approvazione del bilancio, limitandosi a
ragguagliare i dati del rendiconto, previamente verificati, al bilancio
di previsione;
che non sono stati dedotti né sussistono nuovi motivi che possano
indurre a scostarsi dalla precedente decisione;
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla
Corte dei conti, a sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del
rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per
l’esercizio finanziario 1967, con ordinanza del 24 luglio 1968,
relativamente agli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4,
primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento
rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell’art. 81 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.