Ordinanza N. 139 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
13/07/1970
Data deposito/pubblicazione
13/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dal pretore di Pisa nel
procedimento penale a carico di Felloni Ardenzo ed altri, iscritta al
n. 83 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;
2) ordinanza emessa il 14 febbraio 1970 dal pretore di Trento nel
procedimento penale a carico di Chiais Luigi ed altri, iscritta al n.
119 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 6 dicembre 1969, pronunciata nel corso
del procedimento penale contro Felloni Ardenzo ed altri, il pretore di
Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
18, terzo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n.773, che punisce coloro che prendono la
parola nel corso di riunioni non preavvisate, in riferimento all’art.
21 della Costituzione;
che identica questione è stata altresì sollevata dal pretore di
Trento con l’ordinanza 14 febbraio 1970, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Chiais Luigi ed altri;
che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono
essere riuniti avendo uguale oggetto.
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
questa Corte, con sentenza n. 90 del 3 giugno 1970, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, terzo comma, del T.U.
delle leggi di P.S., nella parte in cui non limita la previsione
punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza
dell’omissione di preavviso previsto dal primo comma;
che, per effetto di tale sentenza, l’indicata norma ha cessato di
avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 90 del 3
giugno 1970, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a
coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell’omissione del
preavviso previsto dal primo comma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.