Ordinanza N. 139 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1986
Data deposito/pubblicazione
18/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
secondo comma, della legge approvata il 21 dicembre 1977 e riapprovata
il 14 giugno 1978 dal Consiglio regionale dell’Abruzzo recante “norme
integrative della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18,
sull’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione con
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale”, promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 1
luglio 1978, depositato in cancelleria l’11 luglio 1978 ed iscritto al
n. 16 del registro ricorsi 1978.
Visto l’atto di costituzione della regione Abruzzo.
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 1 luglio 1978, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost.,
della legge della regione Abruzzo approvata il 21 dicembre 1977 e
riapprovata il 14 giugno 1978, recante “norme integrative della legge
regionale 8 settembre 1972, n. 18 sull’esercizio delle funzioni
trasferite o delegate alla regione con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in
materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale”; che la suddetta legge regionale è stata
impugnata:
a) nella parte in cui (art. 2) stabilisce il preventivo parere
della Giunta regionale – cui attribuisce anche il potere di assegnare
al Sindaco un termine per provvedere e di sostituirsi ad esso in caso
di inerzia – in ordine all’emanazione, da parte del Sindaco, del
provvedimento sanzionatorio di demolizione di opere edilizie
abusivamente realizzate, in contrasto con il principio posto dall’art.
15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a sensi del quale è attribuita
ai comuni la competenza esclusiva in materia di provvedimenti
repressivi urbanistici, la cui emanazione è altresì obbligatoria;
b) nella parte altresì in cui (art. 3) individua in soggetti
diversi da quelli indicati dallo stesso art. 15 della legge n. 10 del
1977 i solidalmente obbligati “al pagamento delle sanzioni e delle
spese”;
che la regione Abruzzo, costituitasi in giudizio in persona del
Presidente della Giunta regionale, ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso in quanto il rinvio al Consiglio
regionale della legge impugnata era stato disposto dal Governo, in
seguito alla prima approvazione, un giorno dopo la scadenza del
termine, ritenuto perentorio, di trenta giorni dalla comunicazione,
fissato dall’art. 127, terzo comma, Cost., in via subordinata instando
per la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di
legittimità costituzionale;
considerato che l’eccezione di rito è priva di fondamento, non
essendo il termine posto dall’art. 127, terzo comma, Cost.
funzionalmente collegato al promovimento della questione di
legittimità costituzionale, come invece quello di quindici giorni
dalla comunicazione della legge riapprovata dal Consiglio regionale,
stabilito dal quarto comma dello stesso art. 127 e nella specie
puntualmente rispettato;
che la sopravvenuta legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, sul c.d.
“condono edilizio”, ha stabilito, all’art. 2, che le disposizioni di
cui alla legge stessa (articoli da 1 a 23) “sostituiscono quelle di cui
all’art. 32, legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed agli artt. 15 e 17, legge
28 gennaio 1977, n. 10”, disponendo altresì all’art. 1, recante la
rubrica “legge-quadro”, che “le regioni emanano norme in materia di
controllo dell’attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni
amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III
della presente legge” (primo comma) e che “fino all’emanazione delle
norme regionali si applicano le norme della presente legge” (secondo
comma);
che, in seguito all’entrata in vigore della nuova legge dello
Stato, è cessata la materia del contendere, dovendo ormai aversi
riguardo ai diversi principi fondamentali stabiliti nella materia de
qua, la quale resta tra l’altro disciplinata dalle disposizioni della
stessa legge n. 47 del 1985 fino all’emanazione delle nuove norme
regionali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio
dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 16 del 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere