Ordinanza N. 14 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
12/02/1966
Data deposito/pubblicazione
12/02/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/02/1966
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
legge 31 luglio 1956, n. 991, promosso con ordinanza emessa il 22
ottobre 1964 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di
Tosti Enrico, iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 del 9
gennaio 1965.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che secondo l’ordinanza di rimessione, gli artt. 5 e 6
della legge 31 luglio 1956, n. 991, e successive modificazioni
(rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, così come
sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289)
sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione,
imponendo al condannato con decreto penale il pagamento di un
contributo alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
degli avvocati e procuratori;
Considerato che il Pretore non ha indicato le disposizioni della
legge 25 febbraio 1963, n. 289, in vigore alla data dell’ordinanza;
in pendenza del giudizio davanti questa Corte è intervenuta la
legge 5 luglio 1965, n. 798, la quale non si limita a sostituire alcuni
articoli della legge dell’8 gennaio 1952, n. 6, come avevano fatto le
precedenti leggi, ma apporta modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n.
289 del 1963, talché si impone un nuovo esame, da parte del giudice a
quo, della rilevanza della questione di legittimità costituzionale,
alla stregua delle nuove disposizioni;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Foligno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.