Ordinanza N. 14 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
02/02/1978
Data deposito/pubblicazione
02/02/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/02/1978
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
della legge 14 ottobre 1974, n. 497; degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10
gennaio 1975, n. 2 (Nuove norme contro la criminalità e disposizione
transitoria della legge), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Visconti Franco ed altri, iscritta al
n. 44 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal tribunale di Sondrio, nel
procedimento penale a carico di Betti Franco ed altri, iscritta al n.
91 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1976 dal tribunale di Modena, nel
procedimento penale a carico di Fondi Girolamo ed altri, iscritta al n.
209 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i tribunali di Milano,
Sondrio e Modena hanno sollevato il primo, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli
artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, in relazione all’art.
25, primo comma, della Cost., e gli altri due la sola questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge del 1974, sempre in
relazione all’art. 25, primo comma, della Costituzione.
Considerato che questione identica è stata già dichiarata
infondata con sentenza n. 72 del 25 marzo 1976;
che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte
debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli
artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, proposte, in riferimento
all’art. 25, primo comma, della Costituzione, dai tribunali di Milano,
Sondrio e Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere