Ordinanza N. 140 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
15/07/1969
Data deposito/pubblicazione
15/07/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/07/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e
provinciale), dell’art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, e dell’art.
15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi
per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni
comunali), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal
tribunale di Trani sul ricorso elettorale di Auricchio Luigi contro De
Noia Michele, iscritta al n. 281 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26
febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del
Giudice Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di
Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato
con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell’art. 16 del R.D. 5 febbraio 189
1, n. 99, in relazione all’art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della
Costituzione;
Considerato che, con sentenza n. 46 del 20 marzo 1969, questa Corte
ha ritenuto inammissibile una questione di legittimità costituzionale
relativa al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, essendo questo sicuramente un
regolamento di esecuzione, come tale previsto dall’art. 104 della legge
17 luglio 1890, n. 6972, cui accede, e come tale denominantesi
(“regolamento amministrativo”.
Considerato altresì che con la stessa sentenza questa Corte ha
ritenuto: che la normativa risultante dal combinato disposto dell’art.
15, n. 3, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del
testo unico legislativo decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1951, n. 203) e degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n.
383, nel richiedere per la cessazione della causa di ineleggibilità a
consigliere comunale che le dimissioni da uffici incompatibili rispetto
alla candidatura siano state accettate, senza d’altronde prescrivere
alcun termine per l’accettazione, e nell’esigere per di più che il
dimissionario sia stato sostituito nell’ufficio, contrasta con l’art.
51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilità finisce
in tale ipotesi per dipendere da una estranea volontà, per giunta
discrezionale almeno in ordine al quando e viola al tempo stesso la
riserva di legge posta dallo stesso art. 51; che in mancanza di
apposite disposizioni, il momento cui fare riferimento per la
cessazione della causa di ineleggibilità deve farsi coincidere con la
data prescritta per l’accettazione della candidatura; che rimane in
conseguenza assorbita la censura di violazione dell’art. 3 della
Costituzione; che, per effetto della menzionata sentenza 20 marzo l
969, n. 46, la normativa in oggetto, nei limiti e nei sensi ora
esposti, ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale proposta dal tribunale di Trani con l’ordinanza di cui
in epigrafe, in ordine all’art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal tribunale di Trani con la ordinanza di cui
in epigrate relativamente agli artt. 10 e 14 del testo unico delle
leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
in relazione all’art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art.
15, n. 3, del testo unico legislativo decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) in riferimento agli artt. 3 e 51
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.