Ordinanza N. 140 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1986
Data deposito/pubblicazione
18/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
d.l. 17 aprile 1984, n. 70 recante “misure urgenti in materia di
tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza”
promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 16 maggio
1984, depositato in cancelleria il 4 giugno 1984 ed iscritto al n. 15
del registro ricorsi 1984.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la regione Toscana ha sollevato, con il ricorso
indicato in epigrafe, questione di legittimità costituzionale in via
principale:
a) dell’art. 1, primo comma, ultimo inciso, del d.l. 17 aprile
1984, n. 70 (misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi
amministrati e di indennità di contingenza) in quanto, prevedendo
l’emanazione da parte del C.I.P. di direttive alle amministrazioni
degli enti locali territoriali ed ai comitati provinciali dei prezzi
per i provvedimenti da adottarsi nell’ambito territoriale di loro
competenza in materia di prezzi e tariffe amministrati, sovvertirebbe
la distribuzione di competenze fra Stato e Regioni “quale risulta dalla
l. n. 382 del 1975, dall’art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dai
principi generali … identificati nella S. n. 150 del 1982 della Corte
costituzionale”;
b) dell’art. 4, stesso decreto legge n. 70 del 1984, in quanto,
confermando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati (e
facendo salvi i rapporti giuridici sorti) sulla base del non convertito
d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, violerebbe l’art. 77 Cost. che riserva
alla legge la regolamentazione dei rapporti giuridici conseguenti ai
decreti di legge non convertiti, in tal modo altresì perpetuando la
denunciata invasione di competenza.
Considerato che il ricorso, notificato il 16 maggio 1984, è stato
depositato in cancelleria il 4 giugno 1984 e quindi oltre il termine di
dieci giorni dalla notificazione stabilito dall’ultimo comma dell’art.
32 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che nel senso della manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale per tardività del deposito del ricorso la
Corte si è da ultimo pronunciata con le ordinanze nn. 100, 101 e 241
del 1985.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultimo inciso, e 4 del d.l.
17 aprile 1984, n. 70, sollevata dalla regione Toscana con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO
SAJA – GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO
– ALDO CORASANITI – GIUSEPPE
BORZELLINO – FRANCESCO GRECO – RENATO
DELL’ANDRO – GABRIELE PESCATORE – UGO
SPAGNOLI – FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere