Ordinanza N. 143 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1977
Data deposito/pubblicazione
06/12/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1977
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l’8 aprile 1976
dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bologna sul ricorso
dell’Ufficio del Registro di Bologna contro Querze’ Vittorina in
Molinari, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario).
Considerato che la Commissione tributaria di 2 grado di Bologna,
con l’ordinanza n. 16/1977, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost. (questione già decisa e ritenuta non fondata
da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63), in un giudizio di
impugnazione di decisione di 1 grado favorevole alla contribuente,
promosso dall’Ufficio tributario, e che pertanto la questione deve in
questo caso essere dichiarata inammissibile per manifesto difetto di
rilevanza, in quanto la disposizione dell’art. 44 che impone l’obbligo
dell’istanza di fissazione di udienza, comminando in difetto
l’estinzione del procedimento, concerne solo i contribuenti e non è
applicabile nei confronti degli Uffici tributari.
Visti gli artt. 24, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, sollevata con l’ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere