Ordinanza N. 143 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1979
Data deposito/pubblicazione
06/12/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1979
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato) modificati dalle leggi 14
maggio 1969, n. 252 e 28 aprile 1967, n. 264, promosso con ordinanza
emessa il 10 aprile 1974 dalla Corte dei conti sul ricorso di Mille
Maria vedova Arena, iscritto al n. 334 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9
giugno 1978.
Visto l’atto di costituzione di Mille Maria;
udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore
Guglieimo Roehrssen;
udito l’avvocato Claudio Schwarzenberg per Mille Maria.
Ritenuto che con ordinanza 10 aprile 1974, pervenuta il 16 aprile
1976, la Corte dei conti – Sez. III giurisdizionale – sul ricorso di
Mille Maria – alla quale era stata negata la pensione di riversibilità
quale vedova di Arena Antonio, pensionato statale, per avere essa
contratto il matrimonio dopo che l’Arena aveva compiuto il
settantaduesimo anno di età – ha sollevato, in riferimento agli artt.
3,29,31,36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15
febbraio 1958, n. 46, così come modificati dalla legge 14 maggio
1969, n. 252 e dalla legge 28 aprile 1967, n. 264, nella parte in cui
escludono il diritto alla pensione di riversibilità della vedova di
pensionato statale con riguardo all’età del coniuge dante causa al
momento del matrimonio;
che, in forza dei citati articoli, le condizioni necessarie perché
la vedova potesse usufruire della pensione di riversibilità, in caso
di matrimonio da lei contratto con impiegato statale dopo il suo
collocamento a riposo, venivano così determinate in linea generale: a)
età del coniuge pensionato, alla data del matrimonio, non superiore al
settantaduesimo anno; b) differenza di età fra i coniugi non superiore
ad anni venti; c) durata almeno biennale del matrimonio.
Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 (“Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 S. O. del 9 maggio
1974, dette condizioni sono state modificate (art. 81, terzo comma) nel
senso che la pensione di riversibilità spetta alla vedova anche se il
pensionato aveva superato, all’atto del matrimonio, il 65 anno di età,
purché la differenza di età fra i coniugi non superi i 25 anni ed il
matrimonio abbia avuto durata almeno biennale;
che, nel caso in esame, dalla stessa ordinanza di rinvio si evince
che il pensionato dante causa alla data del matrimonio aveva superato i
65 anni di età, ma la differenza di età fra i coniugi non superava i
25 anni e la durata del matrimonio, al momento della morte del
pensionato, aveva superato il biennio;
che, prevedendo l’art. 256 del suddetto testo unico che le nuove
norme da esso stabilite si applicano anche ai casi in corso di
trattazione, occorre che il giudice a quo esamini se le norme suddette
siano applicabili al caso in questione e se quindi, sussista ancora la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata
con l’ordinanza in epigrafe.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere