Ordinanza N. 144 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
20/11/1969
Data deposito/pubblicazione
20/11/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/11/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
ricorso notificato il 20 giugno 1969, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 25 successivo ed iscritto al n. 6 del
Registro ricorsi 1969, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969,
n. 4021-646, con il quale si è proceduto alla costituzione in unico
Ente ospedaliero regionale, con sede in Cagliari, degli ospedali di S.
Gavino, Muravera, Eosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma
della Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avv. Pietro
Gasparri, per la Regione sarda.
Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del
Consiglio dei Ministri sollevava conflitto di attribuzione in relazione
al decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969,
n. 4021-646, con il quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 5 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla costituzione in unico Ente
ospedaliero regionale, con sede in Cagliari, degli ospedali di S.
Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;
che tale ricorso, al quale resisteva la Regione, è stato esaminato
dalla Corte nella Camera di consiglio del 30 giugno 1969 limitatamente
alla istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
formulata in via incidentale dal ricorrente;
che con ordinanza 1 luglio 1969, n. 114, questa Corte, in
accoglimento dell’istanza predetta, riservata ogni pronuncia sul rito e
sul merito del ricorso, ordinava la sospensione dell’esecuzione del
decreto impugnato, fissando per la trattazione della causa l’udienza
del 15 ottobre 1969;
che successivamente, con decreto 10 luglio 1969, n. 8382/ 1624,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sarda del 29 agosto
1969, n. 27, il Presidente della Giunta regionale revocava il
precedente suo decreto 3 aprile 1969, n. 4021-646, oggetto del presente
ricorso provvedendo a costituire in unico Ente ospedaliero gli ospedali
già indicati ai sensi dell’art. 6 della citata legge n. 132 del 1968;
che a seguito di tale decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri con atto dell’8 ottobre 1969 ha rinunciato al ricorso e tale
rinuncia è stata accettata dalla Regione mediante dichiarazione resa
con atto 13 ottobre 1969.
Considerato che, pertanto, il processo deve ritenersi estinto;
Visto l’art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTTNO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.