Ordinanza N. 144 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1986
Data deposito/pubblicazione
18/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO –
Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA,
Giudici,
maggio 1978 n. 176 (Norme provvisorie in materia di affitto di fondi
rustici) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22
novembre 1978 dalla Corte d’appello di Caltanissetta nel procedimento
civile vertente tra Ferrauto Matteo e Iraci Sareri Giuseppe, iscritta
al n. 685 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 66 dell’anno 1979; 2) ordinanza emessa il
19 giugno 1978 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile
vertente tra Sinelli Alfieri ed altri e Poli Giuseppe, iscritta al n.
344 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 175 dell’anno 1979; 3) ordinanza emessa l’8 ottobre
1980 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra
Schiavetti Alberto ed altri e Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali
Riuniti di Roma, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell’anno
1981; 4) ordinanza emessa il 3 giugno 1981 dal Tribunale di Siracusa
nel procedimento civile tra Galati Giuseppe e Terranova Riccardo,
iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell’anno 1983.
Visto l’atto di costituzione di Schiavetti Mario ed altri nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra Ferrauto
Matteo ed Iraci Sareri Giuseppe ed avente per oggetto la determinazione
del canone d’affitto di un fondo rustico relativamente alle annate
agrarie dal 1970 al 1973, la Corte d’appello di Caltanissetta con
ordinanza del 22 novembre 1978 (reg. ord. n. 685 del 1978) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 10 maggio 1978
n. 176, il quale, dopo aver previsto la rivalutazione dei canoni, da
operare con successiva legge, per le annate precedenti ed aver disposto
che i canoni già versati andavano considerati come acconto, stabiliva
(terzo comma) che erano definitivi i pagamenti effettuati prima del 29
dicembre 1977 “senza contestazioni giudiziarie da parte del locatore”;
che secondo la Corte la norma impugnata, trattando in modo
differente locatore e affittuario, si poneva in contrasto con il
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e ledeva il diritto di
difesa in giudizio di cui al successivo art. 24;
che questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la
stessa disposizione venivano sollevate dal Tribunale di Cremona con
ordinanza del 19 giugno 1978 (reg. ord. n. 344 del 1979), emessa nel
procedimento vertente tra Sinelli Alfieri e Poli Giuseppe, nonché dal
Tribunale di Roma con ordinanza dell’8 ottobre 1980 (reg. ord. n. 809
del 1980), emessa nel procedimento vertente tra Schiavetti Alberto ed
il Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma;
che con sentenza 7 maggio 1984 n. 139 questa Corte dichiarava la
parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, l. n.
176 del 1978 (richiamato dall’art. 15, terzo comma, l. n. 203 del
1982), il cui disposto – a seguito di detta pronuncia – risultava il
seguente: “Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di
affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre
1977, a seguito di transazione di cui all’art. 23 della legge 11
febbraio 1971 n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato”; la
Corte precisava che la caducazione dell’espressione “senza
contestazione giudiziaria da parte del locatore, o” intendeva
permettere ad entrambe le parti, locatore e affittuario, di far valere
le loro ragioni anche relativamente ai pagamenti effettuati prima del
29 dicembre 1977;
che con la sunnominata ordinanza il Tribunale di Roma sollevava
questione di legittimità costituzionale anche del primo e secondo
comma del citato art. 1 l. n. 176 del 1978, in quanto le dette
disposizioni, emanate per adeguare la disciplina dell’affitto dei fondi
rustici alla sent. di questa Corte n. 153 del 1977, e così determinati
i canoni per gli anni precedenti in via provvisoria ma senza porre
alcun limite temporale per l’emanazione della disciplina definitiva,
eludevano il disposto della citata sentenza e perciò sembravano ledere
il diritto di proprietà dei locatori (art. 42 Cost.);
che quest’ultima questione veniva sollevata anche dal Tribunale di
Siracusa con ordinanza del 3 giugno 1981 (reg. ord. n. 90 del 1983),
emessa nel procedimento vertente tra Galati Giuseppe e Terranova
Riccardo;
che in tutte le cause interveniva la Presidenza del Consiglio dei
ministri e, in quella n. 809 del 1980, gli affittuari Schiavetti
Alberto ed altri, tutti chiedendo che le questioni fossero dichiarate
non fondate;
che in una memoria presentata in prossimità della camera di
consiglio lo Schiavetti richiamava, quanto alla questione avente per
oggetto il terzo comma dell’art. 1 l. n. 176 del 1978, la sopra
ricordata sent. di questa Corte n. 139 del 1984.
Considerato che tutti i giudizi, per la loro identità o analogia,
debbono essere riuniti;
che, quanto alla questione concernente i primi due commi dell’art.
1 l. n. 176 del 1978, deve osservarsi come, successivamente
all’emanazione delle ordinanze in epigrafe, sia entrata in vigore la l.
3 maggio 1982 n. 203, la quale contiene una nuova e definitiva
disciplina della materia e che pertanto la questione dev’essere
dichiarata manifestamente infondata;
che anche la questione concernente il terzo comma del citato art. 1
è manifestamente infondata, essendo stata già decisa con la citata
sent. n. 139 del 1984.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1, primo, secondo e terzo comma l. n. 176 del
1978, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. dalla Corte
d’appello di Caltanissetta e dai Tribunali di Roma, di Siracusa e di
Cremona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere