Ordinanza N. 145 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1977
Data deposito/pubblicazione
06/12/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1977
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), ed
allegate tabelle, e dell’art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249
(Delega al Governo per il riordinamento dell’Amministrazione dello
Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nel testo
modificato dall’art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, promosso
con ordinanza emessa il 29 ottobre 1975 dal tribunale amministrativo
regionale per la Campania, nel corso del giudizio promosso da
Battaglini Angelino contro il Ministero della pubblica istruzione,
iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 7 luglio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Battaglini Angelino, del
Ministero della pubblica istruzione, nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto che nel giudizio in epigrafe indicato è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748, e allegate tabelle, e 16 della legge 18 marzo
1968, n. 249, nel testo modificato dall’art. 12 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della
Costituzione;
Considerato che questa Corte ha già esaminato la detta questione
con la sentenza n. 228 del 1976 e l’ha ritenuta non fondata;
Considerato altresì che nell’ordinanza di rimessione degli atti a
questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati
nuovi profili in relazione ai quali la Corte possa mutare orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative sui giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
(Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo), ed allegate tabelle, e dell’art.
16 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il
riordinamento dell’Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali), nel testo modificato dall’art. 12 della legge
28 ottobre 1970, n. 775, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 76
e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la
Campania con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere