Ordinanza N. 146 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1970
Data deposito/pubblicazione
16/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/07/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e
commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari), e dell’art.
1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, promossi con ordinanza
emessa il 24 gennaio 1970 dal pretore di Vittoria nel procedimento
penale a carico di La Perna Angela, iscritta al n. 100 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 89 dell’8 aprile 1970; con due ordinanze emesse il 15 gennaio 1970
dal pretore di Agrigento nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Randisi Gaetana ed altro e di Giuffrida Giuseppa, iscritte ai
nn. 108 e 109 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970; e con ordinanza
emessa il 29 gennaio 1970 dalla Corte d’appello di Palermo nel
procedimento penale a carico di Badolato Antonio e Amodio Annunziata,
iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che il pretore di Vittoria (ordinanza del 24 gennaio 1970)
ha proposto, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, una
questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 42 della
legge 4 luglio 1967, n. 580, limitatamente alla parte in cui tale
disposizione esclude l’intervento della difesa nella fase concernente
la seconda analisi dei prodotti;
che il pretore di Agrigento (ordinanze 15 gennaio 1970) e la Corte
di appello di Palermo (ordinanza 29 gennaio 1970) hanno proposto, in
riferimento all’art. 24 della Costituzione, una questione di
legittimità costituzionale concernente l’art. 1 della legge 30 aprile
1962, n. 283 (modificato dall’art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n.
441), nella parte in cui esclude l’intervento della difesa nella
procedura delle analisi;
che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, trattandosi di questioni identiche o analoghe, i
giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che questa Corte con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969 dichiarò
l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 della legge 4 luglio
1967, n. 580, nella parte in cui per la revisione delle analisi veniva
esclusa l’applicazione degli artt. 390,304 bis, ter e quater del codice
di procedura penale;
che con la stessa sentenza in termini analoghi veniva dichiarata la
parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 30
aprile 1962, n. 283, mentre non fondata veniva ritenuta la questione
per quanto riguarda le operazioni di prelievo dei campioni e di prima
analisi;
che su quest’ultimo punto non sono addotte dalle ordinanze del
pretore di Agrigento e della Corte di appello di Palermo né, comunque,
sussistono ragioni che possano indurre ad una conclusione diversa da
quella della precedente sentenza, sicché la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara – nei sensi di cui in motivazione – la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art.
42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la “disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle
paste alimentari”) e dell’art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283
(contenente la “disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande”), modificato dalla legge 26
febbraio 1963, n.441, sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in
riferimento all’art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.