Ordinanza N. 146 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
21/07/1981
Data deposito/pubblicazione
21/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/06/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Imposta sul reddito
delle persone fisiche), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 gennaio 1979 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Nuoro sul ricorso proposto da Boe Tonino, iscritta
al n. 50 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 98 del 1981;
2) ordinanza emessa l’8 novembre 1980 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da De Napoli Ettore,
iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della
Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per
gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);
Rilevato che le medesime questioni furono proposte – in riferimento
agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione – da Commissioni
tributarie di primo e secondo grado nel corso di quaranta procedimenti
promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella
liquidazione dell’IRPEF per l’anno 1974, l’ulteriore detrazione di lire
36.000, prevista dall’art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di
lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000;
Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo,
e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendoli ritenuti in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale – sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe –
concernenti l’art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del
1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere