Ordinanza N. 146 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
22/04/1999
Data deposito/pubblicazione
22/04/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), nel testo sostituito dall’art. 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il
15 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Marco
Lonardi ed altri contro USSL n. 46 “Alto Mantovano” di Castiglione
delle Stiviere, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti
della USSL n. 46 “Alto Mantovano” di Castiglione delle Stiviere per
ottenere il trattamento economico corrispondente alle mansioni
superiori da essi svolte, il Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza emessa il 15
maggio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 56,
comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), nel testo sostituito dall’art. 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che la disposizione denunciata stabilisce che, fino alla nuova
disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi, “in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori
rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a
differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento
professionale del lavoratore”;
che il giudice rimettente ritiene che il trattamento economico
del dipendente debba essere integrato nella misura corrispondente
alla qualità del lavoro effettivamente prestato (art. 36 Cost.) e
che lo svolgimento di mansioni superiori per esigenze di servizio,
oltre il limite di tempo previsto dalla legge, dia diritto alla
retribuzione corrispondente all’attività svolta (sentenze n. 57 del
1989 e n. 296 del 1990), mentre la disposizione denunciata
impedirebbe di riconoscere il diritto a differenze retributive per lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza, pur in presenza di un posto vacante in organico, per il
quale non manchi la copertura finanziaria;
che, ad avviso del giudice rimettente, si determinerebbe, in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, una irragionevole
disparità di trattamento tra chi, avendo svolto le mansioni
superiori nel periodo di tempo per il quale ha operato il divieto di
attribuzione di differenze retributive, non può vedere riconosciuto
tale diritto e chi, invece, ne ha beneficiato in precedenza o ne
beneficerà a decorrere dai nuovi contratti collettivi;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata, rilevando che, dopo l’ordinanza che ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale, la norma denunciata è
stata abrogata dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n. 387.
Considerato che la disposizione denunciata è stata modificata,
dopo che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sezione staccata di Brescia, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale: difatti, mentre permane la esclusione di
avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di
appartenenza, è stato soppresso il divieto di attribuzione di
“differenze retributive” (art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387);
che, a seguito di tale modifica, gli atti vanno restituiti al
giudice rimettente perché possa valutare se la questione di
legittimità costituzionale sia tuttora rilevante nel giudizio che
egli è chiamato ad emettere.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola