Ordinanza N. 147 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1970
Data deposito/pubblicazione
16/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/07/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, e 666 del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l’8 settembre 1969 dal pretore di San Ginesio
nel procedimento penale a carico di Tesei Angelo, iscritta al n. 425
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1970 dal pretore di San
Valentino in Abruzzo nel procedimento penale a carico di Mancini
Antonio ed altri, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20
maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui
prescrivono la licenza del questore per le feste da ballo, gli
spettacoli ed i trattenimenti dati in luogo aperto al pubblico, in
riferimento all’art. 17 della Costituzione;
che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parte.
Considerato che, con sentenza n. 56 del 9 aprile 1970, questa
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 68 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale nella parte in
cui prescrivono che per i trattamenti da tenersi in luoghi aperti al
pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali,
occorre la licenza del questore;
che, pertanto, tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e
non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della detta sentenza (artt. 136, primo comma, Cost. e 30,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti l’art. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale,
dichiarati costituzionalmente illegittimi – nei sensi di cui in
motivazione – con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.