Ordinanza N. 147 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1979
Data deposito/pubblicazione
06/12/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1979
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
penultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 16 agosto 1977 dal Giudice istruttore presso il tribunale di
Lanusei, nel procedimento penale a carico di Melis Virgilio ed altri,
iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 29 marzo 1978.
Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 1979 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice
istruttore presso il tribunale di Lanusei ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell’art. 317, terzo comma, cod.proc.pen., nella parte
in cui non prevede il diritto del consulente tecnico e del difensore
dell’imputato di assistere all’esame di testimoni cui il perito di
ufficio sia autorizzato ad assistere.
Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione,
nessuno degli imputati nel procedimento a quo ha nominato un consulente
tecnico talché, a detta dello stesso giudice a quo, la rilevanza della
prospettata questione, “si può porre solo in termini ipotetici”;
che da ciò deriva, limitatamente all’aspetto in esame,
l’inammissibilità della questione medesima.
Considerato, inoltre, per quanto riguarda la posizione del
difensore dell’imputato, che questa Corte, con la sentenza n. 63 del
1972, ha ritenuto compatibili con gli artt. 3 e 24 Cost.le vigenti
disposizioni processuali che escludono gli esami testimoniali ed i
confronti dagli atti istruttori cui i difensori hanno diritto di
assistere;
che tale disciplina generale si sottrae a censure d’illegittimità
costituzionale anche nel caso specifico degli esami testimoniali cui
sia stato ammesso ad assistere il perito d’ufficio, a sensi dell’art.
317 cod.proc.pen., essendo pertinenti anche in tale ipotesi i criteri
affermati con la sentenza n. 63 del 1972 (richiamata appunto in questo
senso, in altra sentenza di questa Corte – n. 199 del 1974 – sul citato
art. 317 cod.proc.pen.);
che inconferente è il richiamo, fatto nell’ordinanza di
rimessione, ai criteri dell’importanza o dell’irripetibilità dell’atto
istruttorio, altrove valorizzati da questa Corte nel motivare
l’illegittimità di norme escludenti l’assistenza del difensore ad atti
come l’interrogatorio dell’imputato (sentenza n. 90 del 1970) o la
testimonianza “a futura memoria” (sentenza n. 64 del 1972), posto che
l’esame testimoniale, effettuato con la presenza del perito, non è
formalmente diverso dalle altre testimonianze istruttorie né quanto ad
intrinseca importanza, né quanto a ripetibilità, e che il riesame del
teste al dibattimento, in contraddittorio con la difesa, potrà
logicamente influire sulla stessa valutazione (od eventuale
ripetizione) della perizia;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, nella parte relativa al consulente tecnico,
e manifestamente infondata nella parte relativa al difensore
dell’imputato, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3
17, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in relazione
agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice istruttore presso il
tribunale di Lanusei.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere