Ordinanza N. 147 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
21/07/1981
Data deposito/pubblicazione
21/07/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/07/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul
reddito e imposizione straordinaria sulle case da abitazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384; e
dell’art. 1, comma ultimo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme
per la determinazione e la riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Gorizia sul ricorso proposto da Paziente Nevio ed
altra, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Monza sul ricorso proposto da Magni Giuseppina ed
altro, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981;
3) ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso proposto da Mureddu
Lazzaro, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
proposte, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione,
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 d.l. 6 luglio
1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e
imposizione straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con
modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 384; e 1, comma ultimo,
legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);
Rilevato che le medesime questioni furono proposte in riferimento
agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione da Commissioni
tributarie di primo e secondo grado nel corso di quaranta procedimenti
promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella
liquidazione dell’IRPEF per l’anno 1974, l’ulteriore detrazione di L.
36.000, prevista dal citato art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi
di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a L. 4.000.000;
Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49 –
individuate le norme impugnate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma
ultimo, legge n. 751 del 1976 – ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di tali norme, avendole ritenute in contrasto con l’art.
3 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale – sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe –
concernenti l’art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del
1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere