Ordinanza N. 148 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1970
Data deposito/pubblicazione
16/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/07/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità), promossi con due ordinanze emesse il 2 ed il 9 dicembre
1969 dal pretore di Ozieri nei procedimenti penali a carico,
rispettivamente, di Cozzolino Aldo e di Chessa Gavino, iscritte ai nn.
468 e 467 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37 dell’11 febbraio 1970, e con ordinanza
emessa il 19 dicembre 1969 dal pretore di Busto Arsizio nel
procedimento penale a carico di Bardelli Guglielmo, iscritta al n. 110
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 89 dell’8 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze del pretore di Ozieri in data 2 e 9
dicembre 1969 sollevano la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 – nelle parti
in cui conferiscono all’autorità amministrativa un potere
discrezionale – in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;
che anche l’ordinanza del pretore di Busto Arsizio in data 19
dicembre 1969 solleva la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24,
secondo comma, della Costituzione.
Considerato che, dopo l’emanazione delle tre ordinanze di
rimessione, questa Corte, confermando le sue precedenti decisioni, con
sentenza n. 76 del 25 maggio 1970, ha dichiarato infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 1423
del 1956;
che non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a
modificare la sua giurisprudenza.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate in riferimento agli
artt. 3, 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze 2
e 9 dicembre 1969 del pretore di Ozieri e con l’ordinanza 19 dicembre
1969 del pretore di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.