Ordinanza N. 148 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
22/06/1976
Data deposito/pubblicazione
22/06/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 26
maggio e il 20 giugno 1975 dal pretore di Modena nei procedimenti
civili rispettivamente vertenti tra Grasso Luigi e Mazzoli Demenico ed
altro e tra Dotti Giuseppe e Franchini Scaglioni Marina, iscritte ai
nn. 464 e 465 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 306 del 19
novembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui
consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della
raccomandata da esso prescritta e non da quella della ricezione;
Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l’identità
della questione che ne forma oggetto.
Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 213 del 1975 e che non vengono
prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, nella
parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data di
spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della
sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere