Ordinanza N. 148 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
18/06/1986
Data deposito/pubblicazione
18/06/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/06/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO –
Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA,
Giudici,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con ordinanze emesse l’8 febbraio 1985 dal Pretore di
Palermo (n. 3 ordinanze), il 19 marzo 1985 dal Pretore di Genova, il 10
aprile 1985 dal Pretore di Ancona, il 31 gennaio 1985 dal Pretore di
Tolmezzo, il 18 maggio ed il 29 giugno 1985 dal Pretore di Vicenza ed
il 17 giugno 1985 dal Pretore di Sestri Ponente, rispettivamente
iscritte ai nn. 276, 277, 278 323, 354, 391, 539, 604 e 605 dell’anno
1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
220-bis, 232-bis, 250-bis, 291-bis e 297-bis dell’anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio
1985 (r.o. 391 del 1985), il Pretore di Genova con ordinanza del 19
marzo 1985 (r.o. 323 del 1985) e il Pretore di Sestri Ponente con
ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o 605 del 1985) hanno denunciato, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’illegittimità dell’art.
21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in
cui, per il caso di accertata violazione dell’art. 58, ottavo comma
(divenuto nono in seguito all’aggiunta di un altro comma da parte
dell’art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di
carta di circolazione anche se il veicolo stesso sia provvisto dei
requisiti idonei al rilascio di detto documento, deducendo
l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla previsione
dell’art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che,
per il caso di accertata violazione dell’art. 32, primo comma, della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se
entro il termine fissato dall’ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre
alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione
per almeno sei mesi;
e che i Pretori di Tolmezzo, di Genova e di Sestri Ponente con le
dette ordinanze del 31 gennaio 1985 (r.o. 391 del 1985), del 19 marzo
1985 (r.o. 323 del 1985) e del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985), il
Pretore di Palermo con tre ordinanze dell’8 febbraio 1985 (r.o. 276,
277 e 278 del 1985), il Pretore di Ancona con ordinanza del 10 aprile
1985 (r.o. 354 del 1985) e il Pretore di Vicenza con due ordinanze del
18 maggio 1985 e del 29 giugno 1985 (r.o. 539 del 1985 e 604 del 1985)
hanno denunciato in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
l’illegittimità dello stesso art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca
obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione anche
laddove quest’ultima sia stata rilasciata o possa essere rilasciata
successivamente all’accertata violazione dell’art. 58, ottavo comma
(divenuto nono in seguito all’aggiunta di un altro comma da parte
dell’art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, deducendo l’irragionevole identità di trattamento che
la norma censurata verrebbe ad instaurare fra i veicoli suscettibili di
regolarizzazione o già regolarizzati, perché in possesso dei
requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione, ed i
veicoli non suscettibili di regolarizzazione;
considerato che i giudizi riguardano identiche od analoghe
questioni e vanno, quindi, riuniti;
e che sulle questioni rispettivamente sollevate dall’uno e
dall’altro gruppo di ordinanze la Corte si è già pronunciata,
dichiarandole inammissibili, con la sentenza n. 14 del 1986, in quanto
“la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da
richiedere l’apprestamento di una nuova disciplina della confisca del
veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe
prescindere dall’esercizio di una pluralità di scelte discrezionali,
come tali demandate al solo legislatore”.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo
comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985
(r.o. 391 del 1985), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 marzo
1985 (r.o. 323 del 1985) e dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza
del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985);
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985
(r.o. 391 del 1985), dal Pretore di Palermo con tre ordinanze dell’8
febbraio 1985 (r.o. 276, 277 e 278 del 1985), dal Pretore di Genova con
ordinanza del 19 marzo 1985 (r.o. 323 del 1985), dal Pretore di Ancona
con ordinanza del 10 aprile 1985 (r.o. 354 del 1985), dal Pretore di
Vicenza con due ordinanze del 18 maggio 1985 (r.o. 539 del 1985) e del
29 giugno 1985 (r.o. 604 del 1985) e dal Pretore di Sestri Ponente con
ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI
FRANCESCO – PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere