Ordinanza N. 149 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1970
Data deposito/pubblicazione
16/07/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/07/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità), promossi con due ordinanze del tribunale di
Torino rispettivamente emesse il 10 luglio 1969 ed il 15 dicembre 1969
nei procedimenti penali a carico di Lanza Fortunato e Pistoia Michele,
iscritte ai nn. 8 e 75 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell’11 febbraio 1970 e n. 76
del 25 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze del tribunale di Torino 10 luglio e 15
dicembre 1969 sollevano la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
nella parte in cui prevede come facoltativa l’assistenza tecnica del
difensore, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 76 del 25 maggio 1970
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata,
limitatamente alla mancata previsione dell’assistenza obbligatoria del
difensore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
dinanzi a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte
denunciata, in quanto già dichiarata costituzionalmente illegittima.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.