Ordinanza N. 149 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
22/06/1976
Data deposito/pubblicazione
22/06/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dal giudice istruttore del
tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Marroccoli
Angelo Mario Filippo, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio
1975;
2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1975 dal giudice istruttore del
tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Del Piano
Gaetano, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno proposto
questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 204,
capoverso, e 222, primo comma, del codice penale, prospettando il
dubbio se tali norme – in quanto impongono, nel loro combinato
contesto, di sottoporre alle misure di sicurezza del ricovero in
manicomio giudiziario anche soggetti di attuale comprovata non
pericolosità – contrastino:
a) con l’art. 3 della Costituzione, per irrazionale equiparazione
delle situazioni, rispettivamente, degli imputati infermi pericolosi ed
infermi non pericolosi;
b) con gli artt. 13, 27, 32 della Costituzione, laddove prescrivono
che la libertà personale è inviolabile, che le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato, e che non possono in nessun
caso essere violati i limiti imposti al rispetto della persona umana;
che in nessuno dei giudizi (i quali – per l’identità, appunto,
delle questioni trattate – possono essere riuniti) vi è stata, in
questa sede, costituzione di parti od intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che identiche questioni, di legittimità degli artt.
204 e 222 codice penale citati, sono già state dichiarate non fondate
con sentenze n. 68 del 1967 (in relazione agli artt. 13, 27 e 32 della
Costituzione) e n. 106 del 1972 (in riferimento all’art. 3 della
Costituzione) ed, inoltre, manifestamente infondate con le successive
ordinanze nn. 141 del 1973, 80 e 196 del 1974;
che non sono ora neppure addotti argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli già (negativamente) valutati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, comma primo, del
codice penale – in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 32 della
Costituzione – sollevate con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere