Ordinanza N. 15 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
02/02/1971
Data deposito/pubblicazione
02/02/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/01/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e
impiego di stupefacenti), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre
1970 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Hussein Omar Hasan ed altri, iscritta al n. 329 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Milano, con
ordinanza 10 settembre 1970, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione;
che, secondo l’ordinanza, le norme sarebbero illegittime poiché
per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell’elenco
ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero
della sanità) comminano pene più severe di quelle previste dall’art.
446 cod. pen. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non
compresi in quell’elenco ma non meno pericolosi per la salute;
che si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, a
mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che l’inclusione di talune sostanze stupefacenti e
l’esclusione di altre nell’elenco ufficiale è inerente alla
particolare pericolosità delle prime, valutata dal Ministero della
sanità attraverso un giudizio tecnico sul quale la Corte
costituzionale non può esercitare il proprio sindacato;
che tale particolare pericolosità, in confronto a quella delle
sostanze non comprese nell’elenco, basta a giustificare razionalmente
la maggiore severità della pena, per cui è esclusa la violazione del
principio d’uguaglianza;
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della
legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e impiego
di stupefacenti), proposta in riferimento all’art. 3 della Costituzione
dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l’ordinanza citata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.